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Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) e in particolare l’articolo 5;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 settembre 2012;


Visto il parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 ottobre 2013;


Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2013;


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 26 novembre 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 139;


Considerato quanto segue:


1. l’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, è prevista dall’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) che rinvia ad un apposito regolamento regionale la disciplina delle norme tecniche per il censimento dei terreni abbandonati o incolti, il procedimento per il censimento e per l’inserimento dei terreni censiti nella banca della terra di cui all’articolo 3 della l.r. 80/2012 , nonché le procedure per la rimessa a coltura di tali terreni;


2. la l.r. 80/2012 definisce terreni abbandonati o incolti quei terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni; al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni concernenti l’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, è necessario dettare norme tecniche per la definizione del concetto di uso produttivo;


3. in attuazione delle definizioni contenute nell’articolo 5 della l.r. 80/2012 e sulla base dei principi di cui alla Sito esternolegge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) è necessario indicare tutti i casi di terreni che, per loro natura, non possono essere censiti come terreni abbandonati o incolti e ciò al fine di assicurare uniformità di applicazione sul territorio regionale;


4. per semplificare le attività dei comuni nello svolgimento del censimento dei terreni abbandonati o incolti si prevede che tali attività vengano svolte tramite la valutazione dei dati risultanti nel sistema informativo e georeferenziato dell’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), che contiene informazioni sulla conduzione delle particelle agricole, quali la tipologia di coltivazione, la presenza di aiuti e/o premi. L’utilizzo del sistema di ARTEA consente infatti, ai comuni di effettuare direttamente una prima ricognizione dei terreni, limitando così le attività di sopralluogo, con conseguente riduzione dei tempi e costi a carico della pubblica amministrazione;


5. gli adempimenti procedurali a carico dei comuni sono previsti tenendo conto della necessità di coinvolgere i proprietari dei terreni e le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative al fine di prevenire possibili contenziosi;


6. il contenuto minimo dei piani di sviluppo dei terreni abbandonati o incolti è stabilito con l’obiettivo di assicurare che la rimessa a coltura dei terreni, risponda ad effettivi obbiettivi di ripristino produttivo coerenti anche con la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi;


7. per garantire che la determinazione del canone dovuto dagli assegnatari ai proprietari dei terreni risponda ad esigenze di oggettività ed equità, è previsto che la determinazione del canone sia parametrato con riferimento al valore agricolo medio determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri;


8. ai fini della riassegnazione dei terreni che a seguito dell’attività di controllo risultino non coltivati in conformità del piano di sviluppo è necessario disciplinare un procedimento di revoca;


9. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


10. la condizione posta nel parere del Consiglio delle Autonomie locali, stante la ripartizione legislativa delle competenze, può essere accolta solo promuovendo forme di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e pertanto il testo del regolamento non necessita di adeguamento;



Si approva il presente regolamento


Art. 1
- Norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012 )
1. Ai fini dell’individuazione dei terreni abbandonati o incolti, per uso produttivo si intende la coltivazione agraria e il pascolamento zootecnico nel territorio rurale così come definito dalla legge regionale in materia di governo del territorio.
2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti:
a) le superfici definite bosco o aree assimilate a bosco dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
b) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente;
c) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile;
d) le cave;
e) i beni civici;
f) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale in materia di governo del territorio;
g) i terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti.
3. Per eseguire il censimento dei terreni abbandonati o incolti i comuni possono:
a) avvalersi del sistema informativo di ARTEA che fornisce ad ogni comune un elenco delle particelle che non rientrano nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), con i seguenti dati:
1) informazioni sulla conduzione della particella e sulla presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni per tutte le annualità di cui si ha disponibilità di informazioni;
2) informazioni georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART);
b) avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;
c) eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l’eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze;
d) attivare forme di collaborazione con le province e le unioni di comuni.
4. I terreni censiti sono individuati con gli identificativi catastali e inseriti in specifici elenchi. Gli elenchi dei terreni censiti sono pubblicati in conformità all’Sito esternoarticolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
5. Gli elenchi dei terreni censiti, sono comunicati ai proprietari o titolari di altri diritti reali e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative, con raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche di comunicazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.
6. I proprietari dei terreni, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, comunicano al comune i soggetti titolari di rapporti contrattuali in essere sui terreni inseriti nell’elenco dei terreni censiti; il comune trasmette l’elenco anche a tali soggetti con le modalità di cui al comma 5.
7. Le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative possono chiedere, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, di inserire negli elenchi dei terreni censiti altri terreni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di terreni abbandonati o incolti. Qualora il comune intenda accogliere tali richieste procede a darne comunicazione, con le modalità di cui al comma 5.
8. Entro novanta giorni dalla comunicazione, i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i soggetti titolari di rapporti contrattuali sui terreni inseriti negli elenchi dei terreni censiti possono:
a) con istanza motivata e documentata rivolta al comune, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi;
b) impegnarsi alla rimessa a coltura dei terreni entro i successivi centottanta giorni, presentando una comunicazione al comune nella quale indicano le modalità di rimessa a coltura.
9. Nel caso di cui al comma 8, lettera b) il comune verifica l’effettiva rimessa a coltura entro il termine, e in caso di esito negativo provvede all’iscrizione dei terreni integrando l’elenco di cui al comma 10.
10. Decorsi i termini di cui ai commi 6, 7 e 8, il comune, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al comma 4. Entro lo stesso termine gli elenchi definitivi sono inviati con le modalità di cui al comma 5 a coloro che hanno presentato istanza di cancellazione, motivando l’accettazione o il diniego dell’istanza medesima, e trasmessi all’Ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative.
11. Negli elenchi dei terreni abbandonati o incolti definitivi sono evidenziate le particelle per le quali la comunicazione di cui al comma 5 non è stata perfezionata per l’impossibilità di identificare o reperire i proprietari.
12. I comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Ente. Le particelle di cui al comma 11 sono inserite in una sezione separata della banca della terra.
13. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni aggiornano gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.
Art. 2
- Presentazione della domanda di assegnazione e criteri per la redazione del piano di sviluppo (articolo 5, comma 8, lettera e) l.r. 80/2012 )
1. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra presentano all’Ente, con le modalità e le tempistiche definite con provvedimento del direttore dell’Ente, una domanda di assegnazione corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, di seguito piano, che contiene:
a) lo stato di fatto, l’identificazione della superficie e la condizione agronomica dei terreni richiesti;
b) gli obiettivi di ripristino produttivo e un piano di massima per la rimessa a coltura dei terreni;
c) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino;
d) l’inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
e) la definizione dell’arco temporale per cui si richiede l’assegnazione, che deve risultare congruo rispetto all’attuazione del piano che non può comunque superare i quindici anni.
2. Il piano può comprendere anche altri terreni inseriti nella banca della terra o già in conduzione da parte del richiedente e comunque deve riguardare una quantità di superficie necessaria a garantire un tempo annuo complessivo pari ad un’unità lavorativa uomo (ULU) determinata in base ai parametri contenuti nella parte I dell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).
Art. 3
- Criteri per l’approvazione del piano di sviluppo e per la selezione dei richiedenti (articolo 5, comma 8, lettere e) e f) l.r. 80/2012 )
1. L’Ente verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2.
2. In caso di esito positivo della verifica l’Ente approva il piano; in caso di esito negativo l’Ente provvede a darne comunicazione al potenziale assegnatario che nei quindici giorni successivi può adeguare il piano alle osservazioni dell’Ente. Decorso tale termine in assenza di adeguamento da parte del potenziale assegnatario decade la domanda di assegnazione.
3. In caso di pluralità di domande di assegnazione aventi ad oggetto le stesse particelle è effettuata la selezione del potenziale assegnatario attraverso una graduatoria della concorrenza con il seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;
b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto 40 anni di età;
c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;
d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto 40 anni di età.
4. In caso di più richiedenti che ricadono nello stesso ordine di priorità, ha diritto di precedenza l’imprenditore agricolo conduttore di terreni confinanti con uno o più terreni per cui è richiesta la assegnazione. In caso di ulteriore parità l’Ente procede alla valutazione dei piani concorrenti e individua il potenziale assegnatario con particolare riguardo agli obiettivi di ripristino produttivo atti ad assicurare la rimessa a coltura dei terreni.
5. L’ente, dopo aver effettuato la selezione del potenziale assegnatario ai sensi dei commi 3 e 4, procede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo l’Ente procede, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria della concorrenza, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
6. L’ente comunica a tutti i soggetti che hanno presentato domanda sulla medesima particella l’esito della procedura.
Art. 4
- Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati (articolo 5, comma 8, lettera g ) l.r. 80/2012
1. Ai proprietari dei terreni assegnati o ai titolari di altri diritti reali è dovuto un canone annuo compreso tra l’1,5 per cento ed il 4,0 per cento del valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri in base al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), riferendosi esclusivamente alle categorie pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato.
2. L’Ente determina il canone secondo i criteri di cui al comma 1 e lo comunica al proprietario e all’assegnatario.
3. Il proprietario e l’assegnatario, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono accordarsi sull’importo di un canone diverso da quello determinato dall’Ente, anche facendo ricorso all’assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che tengono conto delle condizioni del fondo e del mercato.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’Ente comunica al comune l’approvazione del piano ed il canone di cui al comma 2 oppure il canone risultante dall’accordo.
5. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, provvede all’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni e assegna i terreni al richiedente per il periodo di tempo previsto dal piano approvato. Il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Sito esternolegge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).
6. Il comune trasmette copia dell’atto di assegnazione all’Ente.
Art. 5
- Criteri e modalità di controllo (articolo 5, comma 8, lettere h) l.r. 80/2012 )
1. L’Ente effettua il controllo sull’attuazione del piano.
2. Qualora l’assegnatario non provveda all’avvio della rimessa a coltura entro centottanta giorni dall’assegnazione oppure non provveda alla utilizzazione dei terreni secondo il piano approvato dall’Ente, il comune, anche a seguito del controllo di cui al comma 1, o su istanza dell’Ente, del proprietario o di altri soggetti interessati all’assegnazione, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, revoca l’assegnazione. La revoca è comunicata all’Ente.
3. Nel caso di assegnazione all’imprenditore agricolo professionale a titolo provvisorio, ai sensi dell’articolo 3 lettere a) e b), la mancata realizzazione dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica, determina la revoca dell’assegnazione da parte del comune, su istanza dell’Ente. La revoca è comunicata all’Ente.
4. Il termine di centottanta giorni per la messa a coltura può essere prorogato previa autorizzazione dell’Ente sulla base di documentate motivazioni.
5. Il proprietario o il titolare di altri diritti reali comunicano al comune l’eventuale mancato pagamento del canone da parte dell’assegnatario del terreno.
6. Il comune notifica all’assegnatario del terreno di effettuare il pagamento del canone entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Il mancato adempimento entro il termine determina la revoca dell’assegnazione. La revoca è comunicata all’Ente.
7. I terreni per cui è stata revocata l’assegnazione rientrano nella disponibilità della banca della terra e possono essere assegnati ad altri beneficiari con le modalità di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 6
- Interventi effettuati direttamente dai comuni (articolo 5, comma 9 l.r. 80/2012 )
1. Il comune che, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della l.r. 80/2012 , intende realizzare interventi sui terreni abbandonati o incolti presenta all’Ente una relazione contenente:
a) la descrizione dello stato dei terreni e della necessità degli interventi;
b) un piano di massima degli interventi da realizzare.
2. L’Ente, sulla base della relazione presentata dal comune, approva un piano di interventi.
3. Il comune realizza gli interventi previsti dal piano ed è autorizzato a richiedere ai proprietari le spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 7
- Potere sostitutivo (articolo 5, comma 3 l.r. 80/2012 )
1. Nel caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 80/2012 le province e le unioni di comuni rispettano le norme tecniche e procedurali del presente regolamento.
Art. 8
- Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i comuni possono identificare prioritariamente le aree che per propria natura, per posizione orografica, per possibilità di accorpamento con aree contigue o per caratteristiche di viabilità sono di maggior interesse ai fini della successiva assegnazione per la rimessa a coltura.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.