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Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 7 marzo 2014

Art. 2
- Presentazione della domanda di assegnazione e criteri per la redazione del piano di sviluppo (articolo 5, comma 8, lettera e) l.r. 80/2012 )
1. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra presentano all’Ente, con le modalità e le tempistiche definite con provvedimento del direttore dell’Ente, una domanda di assegnazione corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, di seguito piano, che contiene:
a) lo stato di fatto, l’identificazione della superficie e la condizione agronomica dei terreni richiesti;
b) gli obiettivi di ripristino produttivo e un piano di massima per la rimessa a coltura dei terreni;
c) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino;
d) l’inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
e) la definizione dell’arco temporale per cui si richiede l’assegnazione, che deve risultare congruo rispetto all’attuazione del piano che non può comunque superare i quindici anni.
2. Il piano può comprendere anche altri terreni inseriti nella banca della terra o già in conduzione da parte del richiedente e comunque deve riguardare una quantità di superficie necessaria a garantire un tempo annuo complessivo pari ad un’unità lavorativa uomo (ULU) determinata in base ai parametri contenuti nella parte I dell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.