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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ed in particolare l'articolo 2, comma 1;


Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18/07/2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 29/10/2013 che ha approvato lo schema di regolamento ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 26 novembre 2013;


Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 5 dicembre 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1150;


Considerato quanto segue:


1. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 5 agosto 2011 n. 39 , l’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) rinvia ad un regolamento di Giunta l’adozione di una normativa tecnica di dettaglio, concernente la pianificazione comunale, le autorizzazioni comunali e le modalità dei controlli, che lo stesso legislatore nazionale ha riservato alla competenza delle regioni, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);


2. La l.r. 39/2011 ha in sostanza innovato la fonte della suddetta normativa tecnica di dettaglio, in coerenza con le modifiche statutarie nel frattempo intervenute, in quanto l’articolo 2 della l.r. 89/1998 , nel testo previgente, prevedeva che questa normativa fosse definita con delibera del Consiglio regionale. In attuazione di tale norma è stata approvata la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico");


3. Occorre pertanto aggiornare ed integrare la disciplina già contenuta nella deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, tenendo conto non solo della normativa di livello nazionale nel frattempo intervenuta, ma anche delle criticità emerse nel corso di questi anni;


4. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica, stabiliti anche sulla base di quanto già previsto dalla sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, si vuole evitare che la classificazione acustica si risolva in una mera fotografia della destinazione d’uso del territorio di fatto esistente, piuttosto che essere finalizzata alla salvaguardia del territorio medesimo e della popolazione dall’inquinamento acustico;


5. Il presente regolamento prevede pertanto che la classificazione del territorio venga effettuata, in una prima fase, attraverso l’applicazione di criteri generali ed astratti e, successivamente, che venga sottoposta ad una fase di verifica ed ottimizzazione, durante la quale vengono acquisiti i dati acustici del territorio, anche attraverso l’effettuazione di specifiche indagini fonometriche orientate alle sorgenti di rumore, con lo scopo, in particolare, di adeguare la classificazione alle specificità locali, di ottenere una suddivisione del territorio in classi acusticamente omogenee e di adeguate dimensioni nonché di salvaguardare le attività produttive esistenti, evitando l’obbligo della delocalizzazione, fermo restando che l’obiettivo prioritario rimane comunque la tutela dell’ambiente e della popolazione dall’inquinamento acustico;


6. Sempre nell’ambito della fase di verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione, i comuni procedono all’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto nonché delle zone silenziose, come definite nel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.), per la cui definizione si è reso necessario, in assenza di indicazioni a livello statale, dettare appositi indirizzi tenendo conto di quanto già fatto negli altri paesi dell’Unione europea;


7. Per l’evidente interconnessione tra classificazione acustica del territorio e pianificazione territoriale, è necessario garantire il coordinamento tra i piani comunali di classificazione acustica e gli strumenti urbanistici comunali;


8. Infatti, la classificazione acustica deve essere effettuata non solo tenendo conto delle destinazioni d’uso del territorio, attuali e possibili, ma anche e soprattutto nel rispetto dei principi generali di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, con la conseguenza che, sotto tale profilo, i piani comunali di classificazione acustica devono essere sempre coordinati con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e viceversa. Ciò ferma restando la possibilità di prevedere interventi di risanamento, mediante l’approvazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998 , per quelle funzioni che si ritiene di non poter localizzare diversamente;


9. Poiché il presente regolamento, pur innovando ed integrando le disposizioni contenute nella sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, ne mantiene fermi i principi fondamentali ed i criteri generali concernenti la classificazione acustica del territorio, è opportuno prevedere espressamente che rimangono validi ed efficaci i piani comunali di classificazione acustica già approvati, senza necessità che questi siano modificati;


10. Sempre in attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4 della l. 447/1995 e dall’articolo 2 della l.r. 89/1998 , il presente regolamento disciplina le modalità del rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di attività temporanee o di manifestazioni che comportino l’impiego di macchinari rumorosi, stabilendo che tali attività debbano svolgersi in via preferenziale nelle aree appositamente individuate nel piano comunale di classificazione acustica e prevedendo modalità di rilascio dell’autorizzazione in forma semplificata - in coerenza con i principi di celerità ed economicità dell’attività amministrativa - con l’obiettivo di limitare, per quanto possibile, il ricorso alle deroghe ai valori limite di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995 ;


11. Infine, il presente regolamento contiene, per i casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 .), la disciplina delle modalità del controllo sulla documentazione di previsione di impatto acustico, non prevista nella deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000, prevedendo che in tale fase i comuni verifichino il rispetto dei criteri stabiliti per la redazione di tale documentazione, già definiti con la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2013, n. 857;


12. Rispetto alla deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2000 rimangono invece sostanzialmente invariate le disposizioni concernenti i piani comunali di risanamento acustico ed i criteri di priorità dei relativi interventi;


13. Considerato infine di accogliere la proposta di modifica contenuta nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.