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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

CAPO VI
- Modalità per il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico
Art. 18
- Controllo della documentazione di previsione di impatto acustico
1. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 .) e nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, il comune effettua il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 89/1998 .
2. I comuni possono effettuare il controllo di cui al comma 1 anche a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio è effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell’anno precedente a quello di riferimento.
3. Sulla documentazione sottoposta al controllo documentale di cui al comma 1, il comune può effettuare un controllo tecnico anche mediante verifiche sul luogo, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi di cui all’articolo 13 della l.r. 30/2009 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.