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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

CAPO IV
- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto qualora esse comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Art. 15
- Autorizzazioni comunali
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995 , i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora dette attività comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina comunale di cui all’articolo 11, comma 3.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995 , stabiliti per la classe di appartenenza, il comune rilascia l’autorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16.
Art. 16
- Autorizzazioni comunali in deroga
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995 , fermo restando quanto previsto al comma 2. (1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
3) venti giorni per le aree di classe III;
4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:
1) venti giorni in aree di classe V e VI;
2) quindici giorni in aree di classe IV;
3) dieci giorni in aree di classe III;
4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.(1)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a). (2)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

3. I limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all’area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
4. Con l’autorizzazione di cui al comma 1 il comune:
a) stabilisce la durata della deroga;
b) individua puntualmente l’area in cui la deroga è consentita;
c) prescrive le misure necessarie a mitigare l’impatto acustico dell’attività o della manifestazione.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
5 bis. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter. (2)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla Sito esternol. 394/1991 , dalla l.r. 49/1995 , dal regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ) nonché previa acquisizione del parere dell’ente gestore dell’area e a condizione che:
a) l’autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all’anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l’incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
b) la porzione dell’area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell’ambito dell’autorizzazione;
c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell’evento.(2)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

6. I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nei casi individuati all’Allegato 4 al presente regolamento. Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. (3)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, art. 1.

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata di cui al comma 6, i comuni possono disciplinare, sulla base degli indirizzi di cui all’Allegato 4, le fasce orarie ed i valori limite di immissione, in deroga a quelli individuati per la classe di appartenenza, da rispettare per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni.
8. I comuni disciplinano le modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
9. Sul sito web del comune è pubblicato l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente articolo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.