Menù di navigazione

Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

CAPO II
- Piano comunale di classificazione acustica del territorio
Art. 3
- Contenuti ed elaborati del piano comunale di classificazione acustica
1. Il piano comunale di classificazione acustica contiene la classificazione acustica del territorio che, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, individua zone di dettaglio acusticamente omogenee all’interno del territorio comunale e assegna le classi di destinazione d’uso del territorio con i relativi valori di cui all’articolo 1 del d.p.c.m. 14 novembre 1997.
2. Gli elaborati del piano comunale di classificazione acustica sono:
a) la cartografia del territorio comunale, in cui è riportata la suddivisione nelle diverse classi acustiche;
b) la relazione tecnica di accompagnamento.
3. Nella cartografia di cui al comma 2, lettera a), è utilizzata la scala 1:10.000 e, ove occorra maggiore dettaglio, la scala 1:5.000 o 1:2.000. Le classi acustiche sono rappresentate utilizzando le specifiche tecniche riportate nell’Allegato 1.
4. La relazione di cui al comma 2, lettera b), illustra il metodo utilizzato per la classificazione del territorio e motiva le scelte effettuate, indicando in particolare:
a) i casi di cui all’articolo 4, comma 3;
b) le zone di cui all’articolo 4, comma 5, lettere c), d) e g);
c) i casi in cui è necessario approvare i piani di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998 , nonché i casi in cui si intende procedere all’approvazione dei piani di miglioramento acustico di cui all’articolo 9 della medesima legge;
d) le aree di qualità, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento e le zone silenziose, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb) Sito esternodel d.lgs. 194/2005 ;
e) i ricettori sensibili esistenti sul territorio, di cui è riportata l’eventuale denominazione, l’ubicazione, la destinazione d’uso e la classe acustica dell’edificio e delle eventuali pertinenze, ed è illustrata l’esistenza di eventuali criticità acustiche nonché gli interventi di risanamento eventualmente necessari.
Art. 4
- Criteri generali per la classificazione acustica del territorio
1. La classificazione acustica del territorio tiene conto delle attuali destinazioni d’uso del territorio nonché di quelle possibili sulla base delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici in vigore. Essa è effettuata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r.. 89/1998, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E’ ammesso il contatto diretto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, qualora:
a) le caratteristiche morfologiche del terreno assicurino l’abbattimento della differenza di livello assoluto di rumore entro 5 dB(A);
b) sia necessario tutelare preesistenti destinazioni d’uso e venga conseguentemente adottato il piano comunale di risanamento acustico, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, della l.r. 89/1998 .
4. Nella relazione di accompagnamento al piano comunale di classificazione acustica sono evidenziati e motivati i casi di cui al comma 3.
5. Ai fini della redazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune predispone uno schema di zonizzazione e lo sottopone alla verifica ed ottimizzazione di cui all’articolo 10, nel rispetto delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nella relazione di accompagnamento:
a) analisi degli strumenti urbanistici, e relative varianti, approvati o in corso di approvazione;
b) verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive del territorio;
c) individuazione dei siti, impianti o servizi a grande impatto acustico, quali le zone industriali e gli impianti per la produzione di energia, nonché dei ricettori sensibili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), e dei parchi;
d) individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali e aeroportuali e delle relative fasce di influenza acustica;
e) individuazione delle classi I, V e VI;
f) individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
g) individuazione delle zone di interposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f);
h ) aggregazione delle aree omogenee, verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto;
i) verifica dell’esistenza dei casi in cui non è possibile rispettare il divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 , con conseguente necessità di adottare i piani di risanamento acustico di cui all’articolo 8 della medesima legge;
j) predisposizione della classificazione acustica del territorio definitiva.
6. A seguito della verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione di cui all’articolo 10, il piano è adottato previa acquisizione del parere di ARPAT e delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, comma 9, della l.r. 89/1998 .
Art. 5
- Individuazione delle zone di classe I
1. Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del presente regolamento, la classificazione delle aree in classe I è effettuata anche attraverso specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Qualora non sia possibile classificare in classe I le aree ospedaliere e scolastiche, comprendenti l’edificio, i parchi e i giardini di pertinenza, in considerazione del rumore dalle stesse indotto o della loro localizzazione all’interno dei centri abitati, si applicano gli indirizzi di cui all’Allegato 1 del presente regolamento.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i parchi e i giardini di pertinenza degli edifici scolastici ed ospedalieri, specialmente se destinati anch’essi alla funzione terapeutica o educativa, sono classificati in classe più restrittiva a quella dell’immobile di appartenenza qualora sia garantito il necessario abbattimento del rumore, anche attraverso l’adozione di appositi piani di risanamento.
4. Le aree di particolare interesse urbanistico nonché quelle di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e i parchi pubblici, sono classificati in classe I qualora la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione. In tali aree, i comuni provvedono a limitare e regolamentare le attività consentite.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono classificate in classe I, limitatamente alla porzione di territorio di cui si intenda salvaguardare l’uso prettamente naturalistico, le aree di cui al capo II Sito esternodel titolo I della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), le aree di cui all'elenco ufficiale delle aree protette di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le aree di cui all’elenco delle aree protette regionali di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), i siti di importanza regionale indicati all’allegato D, e successivi aggiornamenti, della legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ), comprendenti i Siti classificabili di importanza comunitaria (S.I.C.), le Zone di protezione speciale (Z.P.S.), i Siti di interesse nazionale (S.I.N.) e i Siti di interesse regionale (S.I.R.).
6. La classificazione in classe I non comprende quelle porzioni delle aree di cui al comma 5 destinate ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali, a parcheggio e ad attività estrattiva o in cui sono ubicati impianti per la produzione di energia elettrica.
7. Nelle aree di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), individuate all’interno delle aree classificate in classe I:
a) i valori di attenzione di cui all’articolo 6 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 coincidono con i valori di qualità individuati per la classe I ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto;
b) i comuni possono stabilire valori di qualità inferiori a quelli individuati nella tabella D allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 per la classe I, fino al limite minimo inderogabile di 35 dB(A) sia per il giorno che per la notte, dandone adeguata motivazione nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica.
Art. 6
- Individuazione delle zone in classe V e VI
1. La classificazione delle aree nelle classi V e VI è effettuata tenendo conto delle destinazioni industriali e produttive previste negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 e sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.
2. Nel caso di aree industriali già esistenti, ai fini della loro classificazione in classe VI, è consentita la sola presenza di unità immobiliari ad uso abitativo connesse con l’attività produttiva quali, in particolare, l’alloggio del custode o del titolare dell’attività.
3. Al fine del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 , nelle aree adiacenti a quelle classificate in classe VI sono individuate zone di interposizione classificate in classe V per una fascia di ampiezza non inferiore a 100 metri, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3.
Art. 7
- Individuazione delle zone in classe II, III e IV
1. La classificazione delle aree nelle classi II, III e IV è effettuata sulla base dei seguenti parametri da valutare su un ambito territoriale equivalente almeno alla sezione di censimento ISTAT:
a) volume ed eventualmente tipologia del traffico veicolare presente;
b) presenza di attività commerciali e servizi;
c) presenza di attività artigianali o di piccole industrie;
d) presenza di infrastrutture;
e) densità della popolazione.
2. I parametri di cui al comma 1 sono valutati sulla base delle metodologie e degli indicatori riportati nell’Allegato 1 del presente regolamento e secondo le procedure ivi previste.
3. Nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica è indicato il metodo seguito per la classificazione, dandone adeguata motivazione.
Art. 8
- Classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria
1. La classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande comunicazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Secondo quanto previsto nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1 di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 ), le strade urbane di quartiere e le strade locali, di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto ricadono nella classificazione dell’area di appartenenza.
Art. 9
- Classificazione in presenza di aeroporti
1. La classificazione acustica delle aree adiacenti alle zone A, B e C, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), tiene conto della pressione antropica generata dalla presenza dell’infrastruttura, quale il volume di traffico e la presenza di esercizi commerciali, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento.
Art. 10
- Verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto
1. Lo schema di zonizzazione ottenuto dall’applicazione dei criteri individuati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 è sottoposto ad una successiva verifica, anche ai fini della sua ottimizzazione, attraverso l’effettuazione di specifiche indagini fonometriche e l’acquisizione dei dati acustici relativi al territorio, mediante misurazioni effettuate sulle sorgenti di rumore presenti, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento.
2. I risultati ottenuti con le verifiche di cui al comma 1 sono sottoposti a confronto con lo schema di zonizzazione al fine di individuare i casi in cui l’assegnazione delle classi acustiche proposte nello schema determinino la necessità di predisporre piani di risanamento acustico aziendali che prevedano la delocalizzazione dell’impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili.
3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese interessate possono presentare, anche nell’ambito della procedura di VAS del piano comunale di classificazione acustica e comunque prima della sua adozione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell’impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.
4. Lo schema di zonizzazione è sottoposto alla procedura di ottimizzazione, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del presente regolamento, anche quando la classificazione risulti caratterizzata da una suddivisione del territorio troppo elevata oppure da zone di dimensioni troppo vaste.
5. Nella fase di verifica e ottimizzazione sono identificate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto nonché le zone silenziose, nel rispetto dei criteri previsti, rispettivamente, all’articolo 11 e all’articolo 12.
Art. 11
1. Nell’ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;
b) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;
c) non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l’orario scolastico.
3. I comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16.
4. Nel caso in cui non siano localizzabili aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto che garantiscano il rispetto di quanto previsto al comma 1, il comune, dandone adeguata motivazione, individua nell’ambito del piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali manifestazioni.
5. Nei casi di cui al comma 4, le manifestazioni sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto agli articoli 15 e 16.
Art. 12
- Criteri per l’individuazione delle zone silenziose
1. I criteri, le condizioni ed i valori limite per l’individuazione delle zone silenziose, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb), Sito esternodel d.lgs. 194/2005 , sono riportati nell’Allegato 2 del presente regolamento.
2. Le zone di cui al comma 1 non possono essere localizzate in aree urbane di comuni o di agglomerati ricadenti in una classe superiore alla III.
3. Al di fuori delle aree urbane di comuni o di agglomerati le zone silenziose individuate ai sensi del comma 1 comprendono le aree di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
4. Il comune, nell’ambito del proprio piano comunale di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della lr. 89/98 o nell’ambito del piano d’azione, di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 194/2005 , può prevedere interventi idonei a garantire il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato 2 del presente regolamento.
5. L’individuazione delle zone silenziose che ricadono nel territorio di due o più comuni limitrofi è effettuata in accordo fra i comuni interessati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.