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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 5
- Individuazione delle zone di classe I
1. Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del presente regolamento, la classificazione delle aree in classe I è effettuata anche attraverso specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità, nel rispetto delle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Qualora non sia possibile classificare in classe I le aree ospedaliere e scolastiche, comprendenti l’edificio, i parchi e i giardini di pertinenza, in considerazione del rumore dalle stesse indotto o della loro localizzazione all’interno dei centri abitati, si applicano gli indirizzi di cui all’Allegato 1 del presente regolamento.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i parchi e i giardini di pertinenza degli edifici scolastici ed ospedalieri, specialmente se destinati anch’essi alla funzione terapeutica o educativa, sono classificati in classe più restrittiva a quella dell’immobile di appartenenza qualora sia garantito il necessario abbattimento del rumore, anche attraverso l’adozione di appositi piani di risanamento.
4. Le aree di particolare interesse urbanistico nonché quelle di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e i parchi pubblici, sono classificati in classe I qualora la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione. In tali aree, i comuni provvedono a limitare e regolamentare le attività consentite.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono classificate in classe I, limitatamente alla porzione di territorio di cui si intenda salvaguardare l’uso prettamente naturalistico, le aree di cui al capo II Sito esternodel titolo I della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), le aree di cui all'elenco ufficiale delle aree protette di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le aree di cui all’elenco delle aree protette regionali di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), i siti di importanza regionale indicati all’allegato D, e successivi aggiornamenti, della legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ), comprendenti i Siti classificabili di importanza comunitaria (S.I.C.), le Zone di protezione speciale (Z.P.S.), i Siti di interesse nazionale (S.I.N.) e i Siti di interesse regionale (S.I.R.).
6. La classificazione in classe I non comprende quelle porzioni delle aree di cui al comma 5 destinate ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali, a parcheggio e ad attività estrattiva o in cui sono ubicati impianti per la produzione di energia elettrica.
7. Nelle aree di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), individuate all’interno delle aree classificate in classe I:
a) i valori di attenzione di cui all’articolo 6 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 coincidono con i valori di qualità individuati per la classe I ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto;
b) i comuni possono stabilire valori di qualità inferiori a quelli individuati nella tabella D allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 per la classe I, fino al limite minimo inderogabile di 35 dB(A) sia per il giorno che per la notte, dandone adeguata motivazione nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.