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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 4
- Criteri generali per la classificazione acustica del territorio
1. La classificazione acustica del territorio tiene conto delle attuali destinazioni d’uso del territorio nonché di quelle possibili sulla base delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici in vigore. Essa è effettuata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r.. 89/1998, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E’ ammesso il contatto diretto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, qualora:
a) le caratteristiche morfologiche del terreno assicurino l’abbattimento della differenza di livello assoluto di rumore entro 5 dB(A);
b) sia necessario tutelare preesistenti destinazioni d’uso e venga conseguentemente adottato il piano comunale di risanamento acustico, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, della l.r. 89/1998 .
4. Nella relazione di accompagnamento al piano comunale di classificazione acustica sono evidenziati e motivati i casi di cui al comma 3.
5. Ai fini della redazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune predispone uno schema di zonizzazione e lo sottopone alla verifica ed ottimizzazione di cui all’articolo 10, nel rispetto delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nella relazione di accompagnamento:
a) analisi degli strumenti urbanistici, e relative varianti, approvati o in corso di approvazione;
b) verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive del territorio;
c) individuazione dei siti, impianti o servizi a grande impatto acustico, quali le zone industriali e gli impianti per la produzione di energia, nonché dei ricettori sensibili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), e dei parchi;
d) individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali e aeroportuali e delle relative fasce di influenza acustica;
e) individuazione delle classi I, V e VI;
f) individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
g) individuazione delle zone di interposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f);
h ) aggregazione delle aree omogenee, verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto;
i) verifica dell’esistenza dei casi in cui non è possibile rispettare il divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 89/1998 , con conseguente necessità di adottare i piani di risanamento acustico di cui all’articolo 8 della medesima legge;
j) predisposizione della classificazione acustica del territorio definitiva.
6. A seguito della verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione di cui all’articolo 10, il piano è adottato previa acquisizione del parere di ARPAT e delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, comma 9, della l.r. 89/1998 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.