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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 19
- Disposizioni finali
1. I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.
2. Il presente regolamento si applica:
a) ai procedimenti di adozione e approvazione dei nuovi piani di comunali di classificazione acustica non ancora adottati alla data della sua entrata in vigore;
b) ai procedimenti di adozione e approvazione delle modifiche ai piani già esistenti, non ancora adottate alla data della sua entrata in vigore.
3. Per l’approvazione dei piani o delle modifiche di essi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati adottati, ma non ancora approvati, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico").
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico").

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.