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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 17
- Contenuti obbligatori del piano comunale di risanamento acustico
1. Il piano comunale di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della l.r. 89/1998 , è redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nell’Allegato 5 del presente regolamento e contiene quanto previsto all’Sito esternoarticolo 7, comma 2, della l. 447/1995 .
2. Il piano definisce una strategia integrata di interventi di risanamento nei seguenti settori:
a) traffico urbano;
b) infrastrutture dei trasporti;
c) attività produttive e ricreative rumorose;
d) attività temporanee all’aperto.
3. Nel caso in cui le sorgenti di rumore su cui occorre intervenire interessino più comuni, gli stessi promuovono accordi per l’individuazione delle soluzioni più idonee.
4. I tempi di realizzazione degli interventi di risanamento sono definiti nel rispetto dei criteri di priorità indicati nell’Allegato 6.
5. Il piano comunale di risanamento è redatto tenendo conto:
a) dei piani aziendali di risanamento acustico di cui all’articolo 13 della l.r. 89/1998 ;
b) delle eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 della l. 447/1995 ;
c) dei piani di azione per gli agglomerati di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 194/2005 , al fine di assicurare il coordinamento dei rispettivi interventi.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.