Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014
Art. 15
- Autorizzazioni comunali
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995 , i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora dette attività comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina comunale di cui all’articolo 11, comma 3.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 447/1995 , stabiliti per la classe di appartenenza, il comune rilascia l’autorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16.
Note del Redattore:
Le parole “
classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.