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Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014

Art. 12
- Criteri per l’individuazione delle zone silenziose
1. I criteri, le condizioni ed i valori limite per l’individuazione delle zone silenziose, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere aa) e bb), Sito esternodel d.lgs. 194/2005 , sono riportati nell’Allegato 2 del presente regolamento.
2. Le zone di cui al comma 1 non possono essere localizzate in aree urbane di comuni o di agglomerati ricadenti in una classe superiore alla III.
3. Al di fuori delle aree urbane di comuni o di agglomerati le zone silenziose individuate ai sensi del comma 1 comprendono le aree di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
4. Il comune, nell’ambito del proprio piano comunale di risanamento acustico, di cui all’articolo 8 della lr. 89/98 o nell’ambito del piano d’azione, di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 194/2005 , può prevedere interventi idonei a garantire il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato 2 del presente regolamento.
5. L’individuazione delle zone silenziose che ricadono nel territorio di due o più comuni limitrofi è effettuata in accordo fra i comuni interessati.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 1.

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Le parole “

classe III, IV e V
” delle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
” con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R , art. 2.Allegati

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.