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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 4
Adempimenti
1. La conformità dell’elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista all’atto di inoltro della seguente documentazione:
a) istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
b) segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA), anche riferite a varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
b bis) comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA); (9)

Lettera inserita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

c) varianti in corso d’opera che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4 bis, della l.r. 65/2014 (10)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

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2. Nel caso di interventi (11)

Parole soppresse con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

costituenti attività edilizia libera e diinterventi impiantistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la conformità dell’elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata al committente dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell’elaborato e dell’attestazione è prodotta all’amministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest’ultima nell’ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.
3. In caso di istanze di sanatoria proposte ai sensi dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 (10)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata (11)

Parole soppresse con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

l’agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento della presentazione dell’attestazione di cui all’articolo 149 l.r. 65/2014 (10)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II.
5. Per gli immobili e le aree soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sono fatte salve le disposizioni ivi previste.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.