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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), e, in particolare, l’articolo 82, comma 15;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18 luglio 2013;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 9 settembre 2013 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Visto il parere favorevole con raccomandazione della Quarta e della Sesta commissione consiliare, espresso nella seduta congiunta del 10 ottobre 2013;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1062;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario un aggiornamento dell’articolato a seguito di alcune importanti novità normative intervenute negli ultimi anni a livello statale, con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).


2. L’ambito di applicazione del regolamento necessita di una definizione più chiara, con particolare riferimento sia agli interventi effettuabili sia alle soluzioni progettuali ammissibili.


3. Occorre una ridefinizione dei compiti che i vari soggetti sono tenuti a svolgere per quanto riguarda la predisposizione dell’elaborato tecnico della copertura.


4. E’ opportuno procedere all’abrogazione espressa del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n.62 (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza), allo scopo di evitare dubbi interpretativi in ordine alla perdurante vigenza di disposizioni del regolamento.


5. Di non accogliere la raccomandazione contenuta nel citato parere della Quarta e della Sesta commissione consiliare, poiché con la disposizione di cui all'articolo 2 comma 4 si intende prevedere come facoltativa l'adozione di presidi fissi per alcune tipologie di fabbricati (ad esempio fabbricati per ricovero attrezzi). Con tale disposizione, fermo restando l'obbligo di valutare il rischio di caduta dall'alto, si prevede la possibilità di adottare misure alternative a quelle fisse, che dovranno comunque essere indicate nell'elaborato tecnico della copertura.


Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.