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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

SEZIONE II
Misure preventive e protettive
Art. 7
Criteri generali di progettazione
1. Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
2. I percorsi devono essere di tipo fisso o permanente e gli accessi devono essere di tipo fisso.
3. Il transito e l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi di tipo fisso o permanente.
4. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso o permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l’ancoraggio dei sistemi anticaduta, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento, nella relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura in condizioni di sicurezza.
5. Fermo restando l’obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere comunque raggiungibili, protette ed adeguatamente segnalate.
6. Negli interventi impiantistici comportanti l’installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l’installazione e l’uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione non si applica nei casi di adozione di dispositivi di protezione collettiva permanenti.
7. L’obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nella zona di accesso alla copertura.
Art. 8
Percorsi di accesso alla copertura
1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in condizioni di sicurezza.
2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessaria l’adozione delle seguenti misure:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) in caso (16)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 7.

di scarsa o assente illuminazione naturale, deve essere garantito un illuminamento conforme alla norma UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2. I corpi illuminanti devono essere installati in modo da prevenire i rischio d’urto;
c) deve essere previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore;
d) deve essere garantita un’altezza libera superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta limitatamente ad un unico e breve tratto;
e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere protetti contro il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o esposti verso superfici sfondabili;
f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite le seguenti strutture:
1) scale per il trasferimento in quota opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
2) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
3) ponteggi;
g) i percorsi verticali costituiti da scale fisse devono essere predisposti secondo il seguente ordine di priorità:
1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;
2) scale retrattili fisse a gradino;
3) scale fisse a chiocciola;
4) scale fisse a pioli con inclinazione minore o uguale a 75°;
5) scale fisse a pioli con inclinazione superiore a 75°.
3. Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l’immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell’edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all’operatore. In tali casi nell’elaborato tecnico della copertura è indicato il vano dell’edificio nel quale dette scale portatili sono custodite.
4. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi fissi o permanenti, oppure (17)

Parola così sostituita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 7.

laddove la realizzazione dei medesimi risulti in contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile, devono essere individuati spazi in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte.
5. Per il raggiungimento di accessi interni ed esterni comportante il superamento di un dislivello inferiore a 2 metri è ammissibile il ricorso ad idonee soluzioni temporanee.
6. I percorsi verticali con esclusiva funzione di accesso alla copertura devono essere muniti di sbarramento che ne impedisca l’utilizzo ai soggetti non autorizzati.
Art. 9
Accessi alla copertura
1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.
2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza libera minima di 0,70 metri ed un’altezza libera minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti alla realizzazione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera b) e tali comunque da garantire il passaggio di persone e materiali;
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, l’apertura deve avere una superficie libera di passaggio non inferiore a 0,50 metri quadrati, con lato inferiore di larghezza minima di 0,70 metri limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica oppure per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti alla realizzazione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono ammesse aperture con lato inferiore di larghezza minima di 0,60 metri e tali comunque da garantire il passaggio di persone e materiali (18)

Parole inserite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 8.

;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;
d) l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla sede in cui è incernierata allo stipite; il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta deve inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l’investimento improvviso ed incontrollato del soggetto che la apre.
3. Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi di accesso fissi, permanenti o mobili. Nelle coperture piane, esso deve essere adeguatamente protetto da parapetti con cancelletto apribile verso l’interno. Nelle coperture inclinate, esso deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.
Art. 10
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l’utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali:
a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) ganci di sicurezza da tetto;
e) reti di sicurezza anticaduta;
f) impalcati;
g) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
h) scalini posapiede;
i) piani di camminamento.
3. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 2 deve essere considerata la frequenzadegli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
4. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento.
5. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l’utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
Art. 11
1. La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b) costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire, all’efficacia della SCIA e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 141, comma 14, della l.r. 65/2014. (20)

Comma così sostituito con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 9.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.