Menù di navigazione

Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

SEZIONE I
Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura
Art. 4
Adempimenti
1. La conformità dell’elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista all’atto di inoltro della seguente documentazione:
a) istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
b) segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA), anche riferite a varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
b bis) comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA); (9)

Lettera inserita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

c) varianti in corso d’opera che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4 bis, della l.r. 65/2014 (10)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

.
2. Nel caso di interventi (11)

Parole soppresse con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

costituenti attività edilizia libera e diinterventi impiantistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la conformità dell’elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata al committente dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell’elaborato e dell’attestazione è prodotta all’amministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest’ultima nell’ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.
3. In caso di istanze di sanatoria proposte ai sensi dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 (10)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata (11)

Parole soppresse con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

l’agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento della presentazione dell’attestazione di cui all’articolo 149 l.r. 65/2014 (10)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 4.

, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II.
5. Per gli immobili e le aree soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sono fatte salve le disposizioni ivi previste.
Art. 5
Elaborato tecnico della copertura
1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione.
A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento.
2. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.
3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 1 del d.lgs. 50/2016 (12)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 5.

l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (12)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 5.

.
4. L’elaborato tecnico della copertura deve avere i seguenti contenuti:
a) elaborati grafici in scala adeguata, in cui siano indicati:
1) l’area di intervento;
2) l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura;
4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
5) l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
6) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
7) le aree della copertura non calpestabili;
8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
9) le misure relative al recupero in caso di caduta.
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, comma 4, la relazione esplicita, attraverso specifica relazione di calcolo, (13)

Parole aggiunte con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 5.

le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata, nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera a), specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;
d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l’accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche.
e) certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento.
f) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
2) effettuazione dell’installazione secondo il progetto di cui alle lettere c) e d);
3) fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);
4) messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;
5) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l'installazione.
g) manuale d’uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate disposizioni di attuazione del comma 4.
Art. 6
Adempimenti collegati all’elaborato tecnico della copertura
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura sono i seguenti:
a) per le istanze di permesso di costruire, per le SCIA e per le CILA, anche riferite a varianti in corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b); (14)

Lettera così sostituita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

b) per le istanze di sanatoria di cui all’articolo 209 della l.r. 65/2014, (15)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4.
c) in sede di presentazione della attestazione di agibilità l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4. (14)

Lettera così sostituita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

2. Per le varianti in corso d’opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori, ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4 bis, della l. r. 65/2014, (15)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all’ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità dell’elaborato tecnico e delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal coordinatore allasicurezza in fase esecutiva oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
3. L’elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
4. L’elaborato tecnico della copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta, e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 l’elaborato tecnico ne costituisce parte integrante. Nel caso di affitto dell’immobile il proprietario è tenuto alla consegna dell’elaborato tecnico della copertura al conduttore dell’immobile.
5. Il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura .

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.