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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 141, comma 15, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (1)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 1.

, definisce le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti, prevedendo l’applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1 compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 (2)

Parole inserite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

.
2. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) (3)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

, qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi la verifica circa l’applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è affidata al responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del d. lgs. 50/2016 (3)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, (2)

Parole inserite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014 (3)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

;
c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d).
4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi deve comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura con i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), punti da 1 a 4, e lettera b). L'elaborato tecnico contiene, altresì, le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.(4)

Comma così sostituito con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

5. In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
6. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica, ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale;
b) per copertura calpestabile, la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni") (5)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 3.

;
c) per superficie vetrata antisfondamento, quella realizzata in vetro stratificato classificato come vetro anticaduta nel vuoto secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B)1;
d) per interventi impiantistici, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di:
1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER);
2) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
3) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.
e) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
f) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;
g) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell’intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi;
h) per copertura raggiungibile per le opere di manutenzione in sicurezza, la porzione di copertura dotata di misure preventive e protettive fisse o permanenti sulla quale è possibile effettuare gli interventi impiantistici e le manutenzioni senza pericolo di caduta per la persona che vi debba operare. Il requisito di raggiungibilità è conseguito laddove l’operatore sia in grado, indipendentemente dalla possibilità di calpestare l’intera superficie di copertura, di accedere manualmente a tutte le sue componenti per effettuare le opere impiantistiche o manutentive;
i) per elaborato tecnico della copertura, il documento tecnico, con i contenuti di cui all’articolo 5, contenente l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza dei prevedibili interventi successivi sulla copertura;
j) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto comprendente un’imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto caduta e un punto di ancoraggio, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;
k) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto, il dispositivo, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;
l) per dispositivo di ancoraggio, l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto in conformità alla norma UNI EN 363;
m) per punto di ancoraggio, il punto di un sistema di ancoraggio destinato all'attacco dei dispositivi di protezione anticaduta;
n) per ancoraggio strutturale, l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, progettati per essere utilizzati in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta;
o) per linea di ancoraggio, la linea flessibile o rigida tra ancoraggi di estremità, alla quale può essere applicato il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un punto di ancoraggio scorrevole;
p) per gancio di sicurezza da tetto, l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517;
q) per scalino posapiede, i piani di camminamento, le passerelle, gli elementi che consentono di stare in piedi o camminare con uno o più supporti fissati permanentemente mediante sistemi di fissaggio combinati alla struttura portante di un tetto a falde, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 516;
r) per reti di sicurezza anticaduta, le reti certificate ed installate secondo le norme UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2;
s) per elemento fisso, un elemento inamovibile stabilmente ancorato all’edificio, che non può essere rimosso se non intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura a cui viene fissato;
t) per elemento permanente, un elemento costituente dotazione stabile dell’edificio che può essere rimosso e posizionato al momento della sua effettiva utilizzazione quale una scala, un parapetto, un dispositivo di ancoraggio o altro dispositivo di protezione collettiva non fisso;
u) per progettista, il tecnico abilitato incaricato dal committente (6)

Parole aggiunte con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 3.

della progettazione dell’intervento edilizio soggetto a CILA, (7)

Parola inserita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 3.

SCIA o a permesso di costruire; per gli interventi costituenti attività edilizia libera e per gli interventi impiantistici di cui alla lettera d), il tecnico abilitato alla progettazione incaricato dal committente (8)

Parole inserite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 3.

degli adempimenti di cui al presente regolamento.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.