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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 8
Percorsi di accesso alla copertura
1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in condizioni di sicurezza.
2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessaria l’adozione delle seguenti misure:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) in caso (16)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 7.

di scarsa o assente illuminazione naturale, deve essere garantito un illuminamento conforme alla norma UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2. I corpi illuminanti devono essere installati in modo da prevenire i rischio d’urto;
c) deve essere previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore;
d) deve essere garantita un’altezza libera superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta limitatamente ad un unico e breve tratto;
e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere protetti contro il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o esposti verso superfici sfondabili;
f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite le seguenti strutture:
1) scale per il trasferimento in quota opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
2) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
3) ponteggi;
g) i percorsi verticali costituiti da scale fisse devono essere predisposti secondo il seguente ordine di priorità:
1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;
2) scale retrattili fisse a gradino;
3) scale fisse a chiocciola;
4) scale fisse a pioli con inclinazione minore o uguale a 75°;
5) scale fisse a pioli con inclinazione superiore a 75°.
3. Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l’immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell’edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all’operatore. In tali casi nell’elaborato tecnico della copertura è indicato il vano dell’edificio nel quale dette scale portatili sono custodite.
4. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi fissi o permanenti, oppure (17)

Parola così sostituita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 7.

laddove la realizzazione dei medesimi risulti in contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile, devono essere individuati spazi in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte.
5. Per il raggiungimento di accessi interni ed esterni comportante il superamento di un dislivello inferiore a 2 metri è ammissibile il ricorso ad idonee soluzioni temporanee.
6. I percorsi verticali con esclusiva funzione di accesso alla copertura devono essere muniti di sbarramento che ne impedisca l’utilizzo ai soggetti non autorizzati.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.