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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 6
Adempimenti collegati all’elaborato tecnico della copertura
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura sono i seguenti:
a) per le istanze di permesso di costruire, per le SCIA e per le CILA, anche riferite a varianti in corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b); (14)

Lettera così sostituita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

b) per le istanze di sanatoria di cui all’articolo 209 della l.r. 65/2014, (15)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4.
c) in sede di presentazione della attestazione di agibilità l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4. (14)

Lettera così sostituita con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

2. Per le varianti in corso d’opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori, ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4 bis, della l. r. 65/2014, (15)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 6.

nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all’ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità dell’elaborato tecnico e delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal coordinatore allasicurezza in fase esecutiva oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
3. L’elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
4. L’elaborato tecnico della copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta, e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 l’elaborato tecnico ne costituisce parte integrante. Nel caso di affitto dell’immobile il proprietario è tenuto alla consegna dell’elaborato tecnico della copertura al conduttore dell’immobile.
5. Il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura .

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.