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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 5
Elaborato tecnico della copertura
1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione.
A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento.
2. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.
3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 1 del d.lgs. 50/2016 (12)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 5.

l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (12)

Parole così sostituite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 5.

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4. L’elaborato tecnico della copertura deve avere i seguenti contenuti:
a) elaborati grafici in scala adeguata, in cui siano indicati:
1) l’area di intervento;
2) l’ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura;
4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
5) l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
6) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
7) le aree della copertura non calpestabili;
8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
9) le misure relative al recupero in caso di caduta.
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, comma 4, la relazione esplicita, attraverso specifica relazione di calcolo, (13)

Parole aggiunte con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 5.

le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata, nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera a), specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;
d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l’accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche.
e) certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento.
f) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
2) effettuazione dell’installazione secondo il progetto di cui alle lettere c) e d);
3) fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);
4) messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;
5) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l'installazione.
g) manuale d’uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate disposizioni di attuazione del comma 4.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.