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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1 compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 (2)

Parole inserite con Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R, art. 2.

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2. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) (3)

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, qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi la verifica circa l’applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è affidata al responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del d. lgs. 50/2016 (3)

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3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, (2)

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sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014 (3)

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c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d).
4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi deve comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura con i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), punti da 1 a 4, e lettera b). L'elaborato tecnico contiene, altresì, le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.(4)

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5. In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
6. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.