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Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 10
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l’utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali:
a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) ganci di sicurezza da tetto;
e) reti di sicurezza anticaduta;
f) impalcati;
g) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
h) scalini posapiede;
i) piani di camminamento.
3. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 2 deve essere considerata la frequenzadegli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
4. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento.
5. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l’utilizzo contemporaneo da parte di più persone.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.