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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO VII
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 29
- Oneri finanziari
1. Gli oneri finanziari relativi all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 25 sono a carico dell’ente attivante. Essi possono essere posti a carico della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, nei seguenti casi:
a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di incombente e grave pericolo per l’incolumità delle persone;
b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre attività addestrative o di formazione, nell’ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla Regione strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.
Art. 30
- Disposizioni ad efficacia anticipata
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a far data dal quale si applicano le disposizioni di cui ai capi IV, V e VI. Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui ai capi da III a VII del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le disposizioni di cui ai restanti capi del presente regolamento si applicano a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 2. Dalla stessa data è interamente abrogato il d.p.g.r. 7/R/2006.
Art 31
- Disposizioni di prima applicazione
1. La competente struttura della Giunta regionale provvede, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’approvazione, in conformità con le disposizioni da esso dettate, della modulistica occorrente all’iscrizione e all’aggiornamento dell’elenco regionale di cui all’articolo 7.
2. Entro novanta giorni dall’approvazione della modulistica di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato già iscritte nell’elenco di cui al capo II del d.p.g.r. 7/R/2006 sono tenute, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco medesimo, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.