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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO VI
- Norme e procedure sui benefici di legge
Art. 25
- Benefici conseguenti all’impiego del volontariato di protezione civile
1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all’Sito esternoarticolo 2 della l. 225/1992 , si applicano i benefici previsti dal Sito esternod.p.r. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l’impiego del volontariato ivi previsti.
2. L’autorizzazione ai benefici di legge di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 67/2003 è rilasciata dalla Regione, indipendentemente dall’ente attivante, sulla base della richiesta di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
Art. 26
- Procedure finalizzate all’ammissione ai benefici di legge
1. Le province, i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti all’attivazione delle organizzazioni del volontariato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, provvedono:
a) alla richiesta alla Regione dell’autorizzazione di cui all’articolo 25, comma 2;
b) alla raccolta e all’istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni di volontariato, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta, nel rispetto delle procedure operative di cui all’articolo 28;
c) ad inoltrare alla Regione, ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b).
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le province, i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti all’impiego delle organizzazioni del volontariato regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, provvedono altresì:
a) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
b) al rilascio dell’attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell’emergenza.
3. Nei casi di cui agli articoli 19 e 20, comma 2, agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), e a quelli di cui al comma 2, provvede la Regione.
Art. 27
- Richiesta di rimborso
1. Ai fini di cui al presente capo, le organizzazioni aventi diritto e i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro centoventi giorni consecutivi dalla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa.
Art. 28
- Procedure operative
1. Le procedure operative per l’accesso ai benefici di cui al presente capo, sono approvate unitamente alla relativa modulistica, con apposito decreto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualora l’impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la struttura regionale di cui al comma 1 cura altresì il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della protezione civile nazionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.