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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO V
- Disposizioni relative alla Colonna Mobile Regionale
Art. 21
- Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale, di seguito denominata CMRT, come disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la Regione, mettendo a disposizione, e sotto la direzione della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando la direzione ed il coordinamento regionale.
3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della CMRT, mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonché adeguatamente strutturate e formate. A tal fine possono avvalersi dei coordinamenti provinciali e del comitato operativo regionale.
4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 6, definisce le caratteristiche delle unità operative, e promuove corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari che le compongono, con particolare riferimento all’operare in sicurezza ed alle modalità per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 22
- Modalità dell’intervento della CMRT
1. L’impiego dei moduli e delle unità operative della CMRT per interventi nell’ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Dirigente responsabile della competente struttura regionale in raccordo col Comitato Operativo Regionale e con le competenti strutture organizzative delle Province interessate.
2. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, il Dirigente di cui al comma 1 provvede su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sulla base degli accordi con esso definiti, e tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio regionale.
Art. 23
- Interventi per eventi locali
1. Qualora, in occasione di eventi di rilievo locale, si rilevi la necessità di garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature della CMRT, l’organizzazione di volontariato che li detiene ne dà comunicazione immediata all’Ente attivante, che provvede alla relativa richiesta alla Regione. In tali casi, la competente struttura regionale procede alla valutazione della richiesta in relazione alle necessità di intervento sull’intero territorio regionale.
Art. 24
- Simboli identificativi
1. L’utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e delle immagini identificative della CMRT è autorizzato esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.