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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO IV
- Disposizioni per l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni di volontariato regionale
Art. 18
- Attivazione delle organizzazioni di volontariato
1. Ai fini di cui al presente regolamento l’attivazione consiste nella richiesta di intervento, rivolta, ai sensi del comma 2, dall’autorità competente ad una o più organizzazioni iscritte nell’elenco regionale, affinché, unitamente alle altre componenti del sistema regionale di protezione civile, possa prestare soccorso e assistenza in occasione di alcuno degli eventi di cui all’Sito esternoarticolo 2 della l. 225/1992 .
2. I comuni, singoli o associati, e le province provvedono, relativamente al proprio ambito territoriale di competenza, all’attivazione delle sezioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale. In particolare:
a) i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile attivano le sezioni aventi sede nel proprio territorio e ne danno comunicazione alla provincia di appartenenza delle organizzazioni attivate;
b) le province provvedono, nel caso in cui si renda necessario a supporto dei comuni singoli o associati, all’ulteriore attivazione di organizzazioni del volontariato aventi operatività in ambito provinciale secondo quanto previsto nei piani provinciali di protezione civile.
Art. 19
- Attivazione regionale delle organizzazioni
1. La Regione provvede all’attivazione delle organizzazioni iscritte all’elenco regionale:
a) su richiesta delle province, in occasione di eventi locali, qualora le risorse disponibili sul territorio di competenza provinciale non siano sufficienti o adeguate a fronteggiare l’evento di cui si tratti;
b) qualora l’intervento si renda necessario per attività ed eventi di rilievo regionale;
c) qualora l’intervento della Regione sia richiesto dal Dipartimento di protezione civile nazionale, per eventi di livello nazionale o internazionale.
2. La Regione, nei casi di cui al comma 1, provvede alla relativa comunicazione alle province interessate in cui abbiano sede le sezioni di volontariato attivate.
3. La competente struttura della Giunta regionale definisce, con apposito decreto, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni di volontariato idonee ad essere attivate direttamente nei contesti emergenziali, in relazione agli eventi di cui al comma 1.
Art. 20
- Impiego del volontariato
1. Ai fini di cui al presente regolamento per impiego del volontariato si intende l’utilizzo e il coordinamento delle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dell’ente competente all’attivazione, ovvero di quello a supporto del quale l’attivazione sia avvenuta.
2. L’impiego del volontariato da parte della Regione a seguito dell’attivazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, avviene esclusivamente nell’ambito della Colonna Mobile della Regione Toscana di cui all’articolo 21, anche con il concorso degli Enti locali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.