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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO III
- Disposizioni per la gestione dell’elenco regionale del volontariato
Art. 7
- Elenco regionale del volontariato di protezione civile
1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 67/2003 , alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco regionale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato elenco regionale.
2. Le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale del volontariato previsto dall’articolo 4 della l.r. 28/1993 , ad iscriversi all’elenco regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell’ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l’attivazione e l’impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 25 del presente regolamento.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all’atto dell’iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della permanenza nell’elenco regionale.
Art. 8
- Censimento regionale
1. La Regione, all’atto dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 7, effettua il censimento delle organizzazioni richiedenti, con le finalità di seguito elencate:
a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato toscano, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza;
b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell’emergenza;
c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;
d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell’articolo 12.
Art. 9
- Dati oggetto del censimento
1. Ai fini di cui all’articolo 8, la struttura regionale competente rileva e verifica, con riferimento ad ognuna delle organizzazioni censite:
a) le sezioni operative, le unità di intervento attivabili, e la capacità tecnico- operativa;
b) il settore di intervento nel quale ciascuna sezione opera;
c) l’ambito territoriale prevalente di operatività;
d) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all’attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
e) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:
1) utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
2) idoneità fisica rispetto alle attività da svolgere, accertata con le modalità previste dal decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'Sito esternoarticolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 , come modificato e integrato dal Sito esternodecreto legislativo 3 agosto 2009 n.106 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
3) iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;
f) rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse.
2. Tra le convenzioni di cui al comma 1, lettera f), rientrano:
a) quelle stipulate con le aziende USL per il servizio di trasporto sanitario, aventi ad oggetto le risorse indicate dall’organizzazione richiedente;
b) quelle stipulate con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, ai sensi dell’articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), aventi ad oggetto le risorse indicate dall’organizzazione richiedente;
c) quelle stipulate con la Regione per garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo sulla rete escursionistica toscana o in ambienti naturali impervi, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1998 n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).
Art. 10
- Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale
1. Ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale, l’organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operatività e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;
b) espressa previsione, nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
f) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dell’inesistenza, a carico dei rappresentanti legali dell’organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi e di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Tale requisito, per i gruppi comunali e intercomunali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è richiesto esclusivamente con riferimento ai volontari del gruppo che ricoprano incarichi direttivi;
g) svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività di protezione civile a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento; dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in esse impegnati;
i) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , delle condizioni di sicurezza garantite, come previsto dal decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, ai propri volontari impegnati nelle attività di protezione civile, adeguate alla tipologia degli interventi nei quali vengono impiegati.
Art. 11
- Procedimento per l’iscrizione all’elenco regionale
1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 presentano alla Regione domanda di iscrizione all’elenco, previa compilazione dettagliata e completa dell’apposita scheda, predisposta dalla struttura regionale competente, e relativa ai dati di cui all’articolo 9.
2. Per le organizzazioni facenti capo ad un coordinamento di livello regionale, alla raccolta delle domande di iscrizione, ed alla relativa trasmissione alla Regione, provvede il coordinamento.
3. La competente struttura della Giunta regionale, previo l’accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti ai sensi del comma 1, provvede all’iscrizione dell’organizzazione richiedente nell’elenco regionale.
Art. 12
- Requisiti per l’operatività in emergenza
1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 10, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l’effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari ed in particolare l’organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all’articolo 9:
a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all’ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 5. Ai fini del presente regolamento per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, della l. 225/1992 e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011;
b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi;
c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell’iscrizione;
d) di assicurare la reperibilità H24.
2 . Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a), ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento all’ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell’attività di protezione civile.
Art. 13
- Gestione dell’elenco regionale
1. La Regione definisce le procedure operative per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 7 con apposito decreto della competente struttura della Giunta regionale.
2. In particolare, la Regione:
a) riceve le domande di iscrizione, e procede all’iscrizione delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell’elenco regionale, previe le verifiche dei dati del censimento di cui all’articolo 9;
b) verifica nel tempo la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12;
c) provvede alla pubblicazione dell’elenco regionale ai sensi dell’articolo 16.
3. Le province e i comuni partecipano, relativamente alle sezioni appartenenti al proprio ambito di competenza territoriale, all’attività di verifica di cui al comma 1, lettera c).
Art. 14
- Oneri di comunicazione delle organizzazione iscritte nell’elenco regionale
1. Ai fini della permanenza nell’elenco regionale, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute all’aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all’articolo 9.
2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetti di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , deve essere comunicata entro trenta giorni alla Regione, mediante l’aggiornamento dei dati del censimento da parte dell’organizzazione stessa.
Art. 15
- Cancellazione dall’elenco regionale
1. La cancellazione dall’elenco regionale è disposta con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la Regione provvede alla cancellazione dell’organizzazione dall’elenco regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), rilevi il venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 10. La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione, oltre che all’organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede alla cancellazione:
a) su richiesta dell’organizzazione interessata;
b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l’organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell’articolo 14.
4. Nei casi di cui al comma 1, l’organizzazione interessata non può presentare nuova istanza di iscrizione all’elenco regionale prima che siano trascorsi sei mesi dalla cancellazione. Ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 16
- Pubblicità dell’elenco regionale
1. L’elenco regionale è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito Internet istituzionale.
Art. 17
- Consultazione dei dati oggetto del censimento
1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento di cui all’articolo 9 ai Comuni, alle unioni di comuni e agli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile, alle Province, ed alle Aziende USL della Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.