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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

CAPO II
- Funzioni pubbliche di coordinamento
Art. 4
- Compiti di coordinamento provinciali e comunali
1. Le Province assicurano il coordinamento del volontariato a livello provinciale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), tramite l’istituzione di organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato operanti nel proprio ambito territoriale, denominati “Coordinamenti Provinciali del Volontariato”, con la partecipazione delle sezioni operative provinciali delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 7.
2. Alle modalità organizzative dei Coordinamenti provinciali di cui al comma 1 si provvede sulla base di appositi accordi stipulati dalla Provincia con le organizzazioni di volontariato provinciali.
3. Le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile, assicurano il coordinamento del volontariato a livello intercomunale, limitatamente all’ambito territoriale dei comuni associati.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, i comuni assicurano il coordinamento del volontariato a livello esclusivamente comunale.
Art. 5
- Compiti di coordinamento regionale
1. La Regione assicura il coordinamento ottimale delle forze complessive del volontariato, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera e) della l.r. 67/2003 , nel caso di eventi di rilievo regionale, e secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV, la Regione provvede in particolare all’attivazione e all’impiego ottimale delle unità operative per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, integrando le forze del volontariato di protezione civile presenti a livello locale.
3. La Regione disciplina lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ad essa attribuite anche mediante intese con le province e con i Comitati di coordinamento di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, finalizzate a definire, tenendo conto altresì dei piani operativi d’emergenza regionale e provinciali, le modalità operative più adeguate ed efficaci negli interventi di protezione civile.
Art. 6
- Consulta regionale della protezione civile
1. La Regione, al fine di promuovere una stretta integrazione tra tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile, come previsto dall’articolo 12, comma 4, della l.r. 67/2003 istituisce un apposito organismo denominato Consulta regionale della protezione civile.
2. La costituzione della Consulta regionale, con compiti di coordinamento, proposta e consulenza tecnica al settore della Giunta regionale competente in materia di protezione civile, mira all’accrescimento e alla condivisione, da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che compongono il sistema di protezione civile regionale, del bagaglio delle conoscenze e degli strumenti disponibili finalizzati all’efficacia e al perfezionamento costante degli interventi di protezione civile.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Consulta regionale, in particolare, progetta e realizza, in connessione con le politiche giovanili della Regione, proposte, progetti e iniziative atte a favorire la crescita del volontariato giovanile di protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 3, la Consulta opera anche promuovendo interazioni con l’Università e gli altri organi ed enti preposti allo svolgimento di attività e compiti convergenti con quelli di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla definizione della composizione e delle modalità organizzative dell’attività della Consulta, al cui coordinamento è preposto il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile.
6. L’istituzione della Consulta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale. La partecipazione ad essa avviene a titolo gratuito.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.