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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 9
- Dati oggetto del censimento
1. Ai fini di cui all’articolo 8, la struttura regionale competente rileva e verifica, con riferimento ad ognuna delle organizzazioni censite:
a) le sezioni operative, le unità di intervento attivabili, e la capacità tecnico- operativa;
b) il settore di intervento nel quale ciascuna sezione opera;
c) l’ambito territoriale prevalente di operatività;
d) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all’attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
e) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:
1) utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
2) idoneità fisica rispetto alle attività da svolgere, accertata con le modalità previste dal decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'Sito esternoarticolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 , come modificato e integrato dal Sito esternodecreto legislativo 3 agosto 2009 n.106 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
3) iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;
f) rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse.
2. Tra le convenzioni di cui al comma 1, lettera f), rientrano:
a) quelle stipulate con le aziende USL per il servizio di trasporto sanitario, aventi ad oggetto le risorse indicate dall’organizzazione richiedente;
b) quelle stipulate con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, ai sensi dell’articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), aventi ad oggetto le risorse indicate dall’organizzazione richiedente;
c) quelle stipulate con la Regione per garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo sulla rete escursionistica toscana o in ambienti naturali impervi, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1998 n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.