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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 8
- Censimento regionale
1. La Regione, all’atto dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 7, effettua il censimento delle organizzazioni richiedenti, con le finalità di seguito elencate:
a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato toscano, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza;
b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell’emergenza;
c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;
d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell’articolo 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.