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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 7
- Elenco regionale del volontariato di protezione civile
1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 67/2003 , alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco regionale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato elenco regionale.
2. Le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale del volontariato previsto dall’articolo 4 della l.r. 28/1993 , ad iscriversi all’elenco regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell’ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l’attivazione e l’impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 25 del presente regolamento.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all’atto dell’iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della permanenza nell’elenco regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.