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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 5
- Compiti di coordinamento regionale
1. La Regione assicura il coordinamento ottimale delle forze complessive del volontariato, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera e) della l.r. 67/2003 , nel caso di eventi di rilievo regionale, e secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV, la Regione provvede in particolare all’attivazione e all’impiego ottimale delle unità operative per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, integrando le forze del volontariato di protezione civile presenti a livello locale.
3. La Regione disciplina lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ad essa attribuite anche mediante intese con le province e con i Comitati di coordinamento di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, finalizzate a definire, tenendo conto altresì dei piani operativi d’emergenza regionale e provinciali, le modalità operative più adeguate ed efficaci negli interventi di protezione civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.