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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art 31
- Disposizioni di prima applicazione
1. La competente struttura della Giunta regionale provvede, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’approvazione, in conformità con le disposizioni da esso dettate, della modulistica occorrente all’iscrizione e all’aggiornamento dell’elenco regionale di cui all’articolo 7.
2. Entro novanta giorni dall’approvazione della modulistica di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato già iscritte nell’elenco di cui al capo II del d.p.g.r. 7/R/2006 sono tenute, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco medesimo, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.