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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 30
- Disposizioni ad efficacia anticipata
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a far data dal quale si applicano le disposizioni di cui ai capi IV, V e VI. Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui ai capi da III a VII del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le disposizioni di cui ai restanti capi del presente regolamento si applicano a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 2. Dalla stessa data è interamente abrogato il d.p.g.r. 7/R/2006.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.