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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 29
- Oneri finanziari
1. Gli oneri finanziari relativi all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 25 sono a carico dell’ente attivante. Essi possono essere posti a carico della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, nei seguenti casi:
a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di incombente e grave pericolo per l’incolumità delle persone;
b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre attività addestrative o di formazione, nell’ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla Regione strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.