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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 26
- Procedure finalizzate all’ammissione ai benefici di legge
1. Le province, i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti all’attivazione delle organizzazioni del volontariato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, provvedono:
a) alla richiesta alla Regione dell’autorizzazione di cui all’articolo 25, comma 2;
b) alla raccolta e all’istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni di volontariato, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta, nel rispetto delle procedure operative di cui all’articolo 28;
c) ad inoltrare alla Regione, ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b).
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le province, i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti all’impiego delle organizzazioni del volontariato regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, provvedono altresì:
a) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
b) al rilascio dell’attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell’emergenza.
3. Nei casi di cui agli articoli 19 e 20, comma 2, agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), e a quelli di cui al comma 2, provvede la Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.