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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 21
- Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale, di seguito denominata CMRT, come disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la Regione, mettendo a disposizione, e sotto la direzione della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando la direzione ed il coordinamento regionale.
3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della CMRT, mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonché adeguatamente strutturate e formate. A tal fine possono avvalersi dei coordinamenti provinciali e del comitato operativo regionale.
4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 6, definisce le caratteristiche delle unità operative, e promuove corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari che le compongono, con particolare riferimento all’operare in sicurezza ed alle modalità per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.