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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 20
- Impiego del volontariato
1. Ai fini di cui al presente regolamento per impiego del volontariato si intende l’utilizzo e il coordinamento delle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dell’ente competente all’attivazione, ovvero di quello a supporto del quale l’attivazione sia avvenuta.
2. L’impiego del volontariato da parte della Regione a seguito dell’attivazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, avviene esclusivamente nell’ambito della Colonna Mobile della Regione Toscana di cui all’articolo 21, anche con il concorso degli Enti locali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.