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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 19
- Attivazione regionale delle organizzazioni
1. La Regione provvede all’attivazione delle organizzazioni iscritte all’elenco regionale:
a) su richiesta delle province, in occasione di eventi locali, qualora le risorse disponibili sul territorio di competenza provinciale non siano sufficienti o adeguate a fronteggiare l’evento di cui si tratti;
b) qualora l’intervento si renda necessario per attività ed eventi di rilievo regionale;
c) qualora l’intervento della Regione sia richiesto dal Dipartimento di protezione civile nazionale, per eventi di livello nazionale o internazionale.
2. La Regione, nei casi di cui al comma 1, provvede alla relativa comunicazione alle province interessate in cui abbiano sede le sezioni di volontariato attivate.
3. La competente struttura della Giunta regionale definisce, con apposito decreto, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni di volontariato idonee ad essere attivate direttamente nei contesti emergenziali, in relazione agli eventi di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.