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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 18
- Attivazione delle organizzazioni di volontariato
1. Ai fini di cui al presente regolamento l’attivazione consiste nella richiesta di intervento, rivolta, ai sensi del comma 2, dall’autorità competente ad una o più organizzazioni iscritte nell’elenco regionale, affinché, unitamente alle altre componenti del sistema regionale di protezione civile, possa prestare soccorso e assistenza in occasione di alcuno degli eventi di cui all’Sito esternoarticolo 2 della l. 225/1992 .
2. I comuni, singoli o associati, e le province provvedono, relativamente al proprio ambito territoriale di competenza, all’attivazione delle sezioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale. In particolare:
a) i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile attivano le sezioni aventi sede nel proprio territorio e ne danno comunicazione alla provincia di appartenenza delle organizzazioni attivate;
b) le province provvedono, nel caso in cui si renda necessario a supporto dei comuni singoli o associati, all’ulteriore attivazione di organizzazioni del volontariato aventi operatività in ambito provinciale secondo quanto previsto nei piani provinciali di protezione civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.