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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 14
- Oneri di comunicazione delle organizzazione iscritte nell’elenco regionale
1. Ai fini della permanenza nell’elenco regionale, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute all’aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all’articolo 9.
2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetti di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , deve essere comunicata entro trenta giorni alla Regione, mediante l’aggiornamento dei dati del censimento da parte dell’organizzazione stessa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.