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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 12
- Requisiti per l’operatività in emergenza
1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 10, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l’effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari ed in particolare l’organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all’articolo 9:
a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all’ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 5. Ai fini del presente regolamento per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, della l. 225/1992 e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011;
b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi;
c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell’iscrizione;
d) di assicurare la reperibilità H24.
2 . Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a), ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento all’ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell’attività di protezione civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.