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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 11
- Procedimento per l’iscrizione all’elenco regionale
1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 presentano alla Regione domanda di iscrizione all’elenco, previa compilazione dettagliata e completa dell’apposita scheda, predisposta dalla struttura regionale competente, e relativa ai dati di cui all’articolo 9.
2. Per le organizzazioni facenti capo ad un coordinamento di livello regionale, alla raccolta delle domande di iscrizione, ed alla relativa trasmissione alla Regione, provvede il coordinamento.
3. La competente struttura della Giunta regionale, previo l’accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti ai sensi del comma 1, provvede all’iscrizione dell’organizzazione richiedente nell’elenco regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.