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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 10
- Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale
1. Ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale, l’organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operatività e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;
b) espressa previsione, nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
f) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dell’inesistenza, a carico dei rappresentanti legali dell’organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi e di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Tale requisito, per i gruppi comunali e intercomunali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è richiesto esclusivamente con riferimento ai volontari del gruppo che ricoprano incarichi direttivi;
g) svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività di protezione civile a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento; dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in esse impegnati;
i) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , delle condizioni di sicurezza garantite, come previsto dal decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, ai propri volontari impegnati nelle attività di protezione civile, adeguate alla tipologia degli interventi nei quali vengono impiegati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.