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Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 1
- Organizzazioni del volontariato della protezione civile
1. Ai fini di cui al presente regolamento, si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 7.
2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito con legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria;
c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale.
3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell’ente responsabile dell’esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all’interno del territorio del comune, ovvero nell’ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all’organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.