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Regolamento 22 ottobre 2013, n. 59/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l’articolo 13;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 giugno 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 luglio 2013 n. 574;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 4 settembre 2013;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni delle competenti Commissioni consiliari espresso nella seduta congiunta del 25 luglio 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2013, n. 846.


Considerato quanto segue:


1. il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento'”) ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 19 ter relativo ai trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, stabilendo la tempistica degli interventi di adeguamento, oggetto degli accordi di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


2. a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dei criteri per determinare le tariffe del servizio idrico integrato nel biennio 2012-13 (deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr), si è posta la necessità di rimodulare la suddetta tempistica, perché quella attualmente prevista nel citato articolo 19 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”), non consente di garantire la copertura finanziaria a tutti gli interventi da inserire nei suddetti accordi di programma;


3. al fine di evitare aumenti tariffari o di gravare sulla fiscalità generale, si vuole ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, concentrandole sugli interventi principali o comunque più urgenti, in quanto necessari a garantire la qualità e destinazione delle acque per uso potabile o a scongiurare possibili rischi di natura igienico sanitaria. Tali interventi, previa stipula degli accordi di programma di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 , saranno necessariamente realizzati entro le date del 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2018;


4. per tutti gli altri interventi, il presente regolamento rinvia ad un successivo atto di programmazione, che l’Autorità idrica toscana approverà entro la data del 31 dicembre 2017, nel quale verranno stabiliti modalità e tempi di attuazione dei lavori, tenendo conto del termine previsto dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015, qualora gli scarichi adducano ad un corpo idrico che abbia già raggiunto gli obiettivi di qualità o nei casi di cui questi non siano di pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità;


5. al fine di disporre di un quadro completo degli interventi di adeguamento relativi agli scarichi con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, si prevede che siano elencati negli accordi di programma di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 anche gli interventi di cui al precedente capoverso, con l’indicazione delle condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie da parte delle province;


6. per il rilancio dell’economia è inoltre necessario ammettere tra i nuovi allacci agli scarichi sottoposti ad autorizzazione provvisoria anche quelli derivanti dall’attività edilizia, che altrimenti potrebbe rischiare di subire un arresto fino all’attuazione degli interventi di adeguamento; sono comunque previste condizioni e limiti di incremento di carico della potenzialità già autorizzata volte a garantire la non compromissione degli obiettivi di qualità;


7. al fine di rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso della sua applicazione vengono apportate alcune specifiche modifiche. In particolare si tratta di:

a) precisare che le disposizioni sulla quantificazione degli oneri istruttori per rilascio dell’autorizzazione allo scarico si applicano anche per gli scarichi di acque meteoriche, i quali pure sono soggetti al pagamento di tali oneri secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 124, comma 9, del d.lgs. 152/2006 ;

b) precisare che le reti fognarie private da cui derivano, di norma, acque reflue diverse dalle urbane sono, oltre alle reti a servizio degli stabilimenti, anche quelle a servizio degli insediamenti, dai quali possono appunto derivare, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, comma 1, lettera u) della l.r. 20/2006 , acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;

c) per tutti gli scarichi con potenzialità minore a 2000 AE, precisare che l’obbligo del gestore del servizio idrico di garantire il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, opera nei casi in cui sia assente un trattamento dello stesso gestore;


8. è opportuno prevedere che, previo idoneo trattamento, lo scarico di AMPP derivanti da attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, sia recapitato oltre che in un corpo idrico superficiale, nella condotta bianca delle reti separate e, solo ove ciò non sia possibile, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;


9. al fine di risolvere problemi di natura interpretativa o correggere errori di carattere materiale sono introdotte alcune modifiche agli allegati 2 e 3;


10. si rende necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato dal presente regolamento;



si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), le parole: “d
i acque reflue urbane ed industriali
.” sono sostituite dalle seguenti: “
di acque reflue urbane, industriali e meteoriche.
”.
Art. 2
1. Al comma 4 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo la parola: “
stabilimenti
” sono inserite le seguenti: “
o insediamenti
”.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
”sono sostituite dalle seguenti: “
stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006
.
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
del relativo PMG del
”sono sostituite dalle seguenti: “
del PMG, relativo al
”.
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’art. 19 comma 10,
” sono sostituite dalle seguenti: “
al di fuori dei casi di cui alla lettera b),
”.
4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserita la seguente:
a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
”.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: “
si attengono
”sono inserite le seguenti:“,
nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006
,
”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;
”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non
abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;
”.
4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, sono abrogate.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserito il seguente:
1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’
articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006
per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati dalle province in via transitoria fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:
a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).
”.
7. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
del relativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
del PMG, relativo al
”.
8. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’art. 19 comma 10,
” sono sostituite dalle seguenti: “
al di fuori dei casi di cui alla lettera a),
”.
9. Al comma 5 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: “
ai sensi del comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dei commi 3 e 3 bis
”.
10. Dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserita la seguente:
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .
”.
Art. 5
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: “n
el rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale
” sono aggiunte le seguenti: “
o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;
”.
Art. 6
- Modifiche all’allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica dell’allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008,è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni relative alle acque reflue domestiche
”.
2. Alla lettera f) del capo 1 dell’allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: “
il limite di 100 AE
” sono inserite le seguenti: “
, di cui alla colonna C della tabella 1,
”.
3. La riga numero 3 della tabella 1 dell’allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
Art. 7
- Modifiche all’allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La tabella 2 dell’allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
2. La lettera b) del comma 5 del Capo 2 dell’allegato 3 d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:
b) prescrive le modalità e l’ambito di esecuzione delle operazioni di cui all’articolo 19 bis, comma 2, lettera b) ed all’articolo 19 ter, comma 4, lettera b).
”.
3. La tabella 4 dell’allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
Art. 8
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.