Menù di navigazione

Regolamento 22 ottobre 2013, n. 59/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l’articolo 13;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 giugno 2013;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18marzo 2013, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 luglio 2013 n. 574;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 4 settembre 2013;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni delle competenti Commissioni consiliari espresso nella seduta congiunta del 25 luglio 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2013, n. 846.


Considerato quanto segue:


1. il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento'”) ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 19 ter relativo ai trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, stabilendo la tempistica degli interventi di adeguamento, oggetto degli accordi di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


2. a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dei criteri per determinare le tariffe del servizio idrico integrato nel biennio 2012-13 (deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr), si è posta la necessità di rimodulare la suddetta tempistica, perché quella attualmente prevista nel citato articolo 19 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”), non consente di garantire la copertura finanziaria a tutti gli interventi da inserire nei suddetti accordi di programma;


3. al fine di evitare aumenti tariffari o di gravare sulla fiscalità generale, si vuole ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, concentrandole sugli interventi principali o comunque più urgenti, in quanto necessari a garantire la qualità e destinazione delle acque per uso potabile o a scongiurare possibili rischi di natura igienico sanitaria. Tali interventi, previa stipula degli accordi di programma di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 , saranno necessariamente realizzati entro le date del 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2018;


4. per tutti gli altri interventi, il presente regolamento rinvia ad un successivo atto di programmazione, che l’Autorità idrica toscana approverà entro la data del 31 dicembre 2017, nel quale verranno stabiliti modalità e tempi di attuazione dei lavori, tenendo conto del termine previsto dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015, qualora gli scarichi adducano ad un corpo idrico che abbia già raggiunto gli obiettivi di qualità o nei casi di cui questi non siano di pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità;


5. al fine di disporre di un quadro completo degli interventi di adeguamento relativi agli scarichi con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, si prevede che siano elencati negli accordi di programma di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 anche gli interventi di cui al precedente capoverso, con l’indicazione delle condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie da parte delle province;


6. per il rilancio dell’economia è inoltre necessario ammettere tra i nuovi allacci agli scarichi sottoposti ad autorizzazione provvisoria anche quelli derivanti dall’attività edilizia, che altrimenti potrebbe rischiare di subire un arresto fino all’attuazione degli interventi di adeguamento; sono comunque previste condizioni e limiti di incremento di carico della potenzialità già autorizzata volte a garantire la non compromissione degli obiettivi di qualità;


7. al fine di rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso della sua applicazione vengono apportate alcune specifiche modifiche. In particolare si tratta di:

a) precisare che le disposizioni sulla quantificazione degli oneri istruttori per rilascio dell’autorizzazione allo scarico si applicano anche per gli scarichi di acque meteoriche, i quali pure sono soggetti al pagamento di tali oneri secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 124, comma 9, del d.lgs. 152/2006 ;

b) precisare che le reti fognarie private da cui derivano, di norma, acque reflue diverse dalle urbane sono, oltre alle reti a servizio degli stabilimenti, anche quelle a servizio degli insediamenti, dai quali possono appunto derivare, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, comma 1, lettera u) della l.r. 20/2006 , acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;

c) per tutti gli scarichi con potenzialità minore a 2000 AE, precisare che l’obbligo del gestore del servizio idrico di garantire il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, opera nei casi in cui sia assente un trattamento dello stesso gestore;


8. è opportuno prevedere che, previo idoneo trattamento, lo scarico di AMPP derivanti da attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, sia recapitato oltre che in un corpo idrico superficiale, nella condotta bianca delle reti separate e, solo ove ciò non sia possibile, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;


9. al fine di risolvere problemi di natura interpretativa o correggere errori di carattere materiale sono introdotte alcune modifiche agli allegati 2 e 3;


10. si rende necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato dal presente regolamento;



si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.