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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l’articolo 55 bis;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 luglio 2013;


Visto il parere di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 692 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 5 settembre 2013;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 822.


Considerato quanto segue;


1. che la Regione Toscana, nell’ambito delle politiche per le persone disabili, promuove una serie di interventi per la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva nonché la realizzazione di progetti e corsi volti al recupero dell’autonomia personale ed al sostegno alle persone disabili, anche tramite animali da compagnia e l’utilizzo di nuove tecnologie;


2. che la Regione realizza gli interventi di cui al considerato precedente in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi, di seguito denominata Scuola, che svolge funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per disabili visivi ed a sostegno dei disabili nell’ambito del sistema socio-sanitario, promuovendo anche l’attuazione di progetti sperimentali innovativi;


3. che è necessario con il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 55 bis della l.r. 41/05 , disciplinare le funzioni della Scuola, in particolare le modalità di assegnazione dei cani guida, l’organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale e le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento;


4. che per accedere all’assegnazione del cane guida è necessario essere ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, in quanto per queste categorie il cane guida rappresenta l’ausilio più adatto per la mobilità; è inoltre opportuno prevedere l’assegnazione per coloro che abbiano compiuto la maggiore età, per garantire un ampio movimento in autonomia, e non oltre un certo limite anagrafico, a causa della riduzione delle potenziali capacità di apprendimento per un uso in sicurezza di tale ausilio dopo una certa età;


5. che è opportuno disciplinare l’assegnazione del cane attraverso una graduatoria nella quale sono inseriti coloro che sono ritenuti idonei da una commissione composta da varie figure tecniche, in grado di valutare complessivamente se le condizioni fisiche, psichiche e sensoriali dei richiedenti sono tali da permettere l’abbinamento con un cane guida per ciechi;


6. che è opportuno istituire una riserva nell’ambito delle graduatorie in quanto vi sono situazioni che necessitano di una priorità rispetto ad altre;


7. che è opportuno prevedere la non assegnazione di cani a soggetti che abbiano commesso maltrattamenti o abbiano avuto comportamenti lesivi della salute e del benessere di tali animali per garantire la maggior protezione possibile degli esemplari assegnati dalla Scuola;


8. che è opportuno garantire l’assegnazione dei cani senza oneri a carico dei non vedenti, anche per garantire a tutti coloro che ne hanno diritto, senza distinzioni, l’accesso a tale fondamentale ausilio;


9. che è necessario disciplinare la riassegnazione dei cani rientrati alla Scuola ancora abili alla guida dei non vedenti e la cessione e l’affidamento di quelli non più idonei; questi ultimi sono affidati secondo specifiche procedure a volontari il cui impegno nei confronti della Scuola e del cane assegnato è opportuno formalizzare in apposito contratto in cui siano esplicitati diritti e doveri dell’assegnatario;


10. che è opportuno incentivare l’affidamento di cani non più idonei per motivi di salute prevedendo un rimborso di spese a favore degli affidatari;


11. che è opportuno prevedere che la documentazione già in possesso della Scuola non sia ulteriormente richiesta ai medesimi soggetti che l’hanno già prodotta e che richiedono ulteriori servizi alla Scuola;


12. che è necessario disciplinare i corsi organizzati dalla Scuola finalizzati allo sviluppo dell’autonomia personale delle persone non vedenti;


13. che è opportuno, considerati anche i risultati scientifici validati tramite ricerche con istituti specializzati, che la Scuola svolga attività assistita dagli animali, terapie assistite dagli animali ed educazione assistita dagli animali, selezionando le strutture che saranno destinatarie degli specifici interventi e che collaboreranno con la Scuola per la realizzazione dei progetti selezionati;


14. che, considerato che nell’ambito dell’ educazione ed addestramento di cani per non vedenti la Scuola ha maturato una decennale esperienza, è opportuno che possa dedicarsi anche all’educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio, per favorire la creazione di competenze ed abilità per accrescere l’indipendenza e la mobilità di tali persone;


15. che è opportuno che la Scuola si organizzi in modo da rendersi autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento, cani sempre più selezionati da un punto di vista comportamentale, caratteriale, sanitario ed il più possibile esenti da patologie ereditarie;


16. che è necessario disciplinare le modalità di affidamento dei cani destinati alla riproduzione per garantirne l’approvvigionamento attraverso un proprio allevamento;


17. che è necessario disciplinare la procedura di affidamento dei cuccioli per avere cani educati e socializzati correttamente da avviare all’addestramento;


18. che è opportuno che i soggetti a cui sono affidati i cuccioli risiedano nelle vicinanze della Scuola per poter avere agevoli e frequenti rientri dei cani alla Scuola finalizzati alla verifica dell’andamento del programma di educazione e socializzazione;


19. che è necessario prevedere l’affidamento temporaneo di cani che abbiano necessità di periodi di assistenza o di particolare valutazione da un punto di vista tecnico.


20. di accogliere le osservazioni contenute nel parere della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo ad eccezione di quella relativa all’inserimento di un medico oculista nella Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti di cui all’articolo 6. Tale commissione svolge infatti la funzione di accertamento medico finalizzato alla identificazione e valutazione di una idoneità specifica rivolta a soggetti già in possesso di un certificato di invalidità per minorazione visiva. In particolare gli accertamenti della Commissione sono finalizzati a valutare se in ragione della minorazione visiva già certificata i soggetti richiedenti il cane sono in grado di usufruirne o gestirlo per le proprie necessità. In ogni caso ove necessario la Commissione, come da prassi medico legale recepita anche dal regolamento, può richiedere ulteriori approfondimenti e certificazione da parte di altri medici specialisti anche oculisti;


si approva il presente regolamento


CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) disciplina le attività della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, di seguito denominata Scuola, trasferita alla Regione Toscana con decreto del Presidente del Repubblica 23 dicembre 1978 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Unione italiana ciechi che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato), ed in particolare:
a) le modalità di assegnazione dei cani guida;
b ) l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale;
c) le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento;
d) le attività riguardanti gli interventi assistiti con gli animali;
e) le attività riguardanti l’educazione e l’addestramento di cani per persone con deficit motorio. (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 1.

Art. 2
- Funzioni
1. La Scuola svolge:
a) funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per persone con disabilità visiva e per persone con deficit motorio;
b) in attuazione di quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali, funzioni di produzione di servizi a favore di persone con deficit psichico e di persone con fragilità.(2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

La Scuola favorisce l'integrazione e la promozione delle politiche di sostegno per le persone di cui al comma 1. (3)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

2. In tali ambiti la Scuola realizza i seguenti servizi ed attività: (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

a) allevamento, selezione ed addestramento di cani per la guida delle persone con disabilità visiva (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

e loro assegnazione;
b) sperimentazione ed assegnazione di ausili tecnologici, anche in integrazione dei cani guida, per migliorare la mobilità delle persone con disabilità visiva;(4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

c) insegnamento di tecniche finalizzate al miglioramento dell’orientamento, della mobilità e dell’autonomia personale;
c bis) allevamento, selezione ed educazione di cani per attività, terapia ed educazione assistita, in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida nazionali e regionali in materia.(5)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

c ter) allevamento, selezione e addestramento di cani di ausilio per persone con deficit motorio. (5)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

d) attività didattiche in collaborazione con le scuole per diffondere la conoscenza degli ausili e delle azioni di sostegno a favore delle persone con disabilità visiva;(4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

e) attività di formazione e consulenza verso altri operatori pubblici e privati nell’ambito delle materie di competenza;
f) promozione di campagne di sensibilizzazione alle problematiche delle persone con disabilità visiva (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

anche in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;
g) attività didattiche e divulgative in materia di tutela degli animali, cura e corretta tenuta del cane.
3. La Scuola si propone inoltre di sviluppare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti sperimentali innovativi, finalizzati alla fornitura di servizi e ausili a sostegno delle persone con disabilità (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 2.

nell’ambito del sistema socio-sanitario, attraverso una gestione diretta o indiretta nel rispetto della normativa vigente.
CAPO II
- Procedure e modalità di assegnazione dei cani guida
Art. 3
- Requisiti generali per l’assegnazione del cane guida
1. Per accedere all’assegnazione di un cane addestrato alla guida, è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio italiano;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero possesso dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 Sito esternodella legge n. 138 del 03/04/2001 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di età può essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all' articolo 6.;(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 3.

e) assenza di minorazioni psico-fisiche incompatibili con l’uso del cane guida;
f) capacità di orientamento e mobilità;
g) frequenza con esito favorevole del corso di istruzione di cui all’articolo 10.
1 bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'articolo 4. (8)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 3.

Art. 4
- Presentazione delle domande
1. La domanda di assegnazione del cane guida, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzazione di un modulo predisposto dalla Scuola, contiene, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni concernenti la persona e utili per orientare l’addestramento del cane guida alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Possono presentare domanda anche i soggetti con età superiore a sedici anni sottoscritta dall’esercente la potestà e con età superiore a sessantasei anni, fermo restando i limiti per l’assegnazione del cane ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione di invalidità;
b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.
4. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 3 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera b) da meno di sei mesi.
5. In caso di inabilità alla guida ovvero di decesso del cane già assegnato, il richiedente deve allegare alla nuova domanda di assegnazione la relativa certificazione redatta da un medico veterinario, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3.
6. La Scuola, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 23 dicembre 1978, segnala al comune di residenza del richiedente l’avvenuta presentazione della domanda ed invita lo stesso comune a comunicare alla Scuola, entro trenta giorni, eventuali cause ostative all’assegnazione del cane guida.(9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 4.

6 bis. In mancanza della comunicazione di cui al comma 6, la Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'articolo 5. (10)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 4.

Art. 5
- Istruttoria delle domande e liste di attesa
1. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande di assegnazione al fine di verificare la completezza delle stesse.
2. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa così suddivisa:
a) richiedenti per la prima volta un cane guida;
b) richiedenti già assegnatari di cane guida.
Art. 6
- Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, sanitaria e sensoriale del richiedente all’uso del cane guida, che si svolge di norma almeno due volte l’anno, la Regione si avvale di un’apposita commissione tecnica composta da:
a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
c) un istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità o un istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità e delle tecniche di autonomia personale designato dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;
d) un funzionario od un assistente (12)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

della Scuola con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi.
2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo od un assistente (12)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

della Scuola.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. La Commissione, anche sulla base della certificazione allegata alla domanda di assegnazione del cane guida, valuta:
a) le condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali;
b) il possesso dei requisiti di orientamento e mobilità sulla base delle risultanze dei test attitudinali somministrati dagli istruttori (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

di orientamento e mobilità con il cane guida;
c) il quadro psicologico attitudinale;
d) il contesto globale di operatività, in particolare le condizioni ambientali e la situazione familiare, cui il cane è destinato;
e) eventuali segnalazioni di presunti maltrattamenti o comportamenti lesivi della salute e del benessere del cane già posseduto.
6. In caso di particolari patologie, la Commissione si riserva la possibilità di acquisire ulteriori certificazioni.
7. La convocazione dei richiedenti per la valutazione di cui al comma 5 è effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, attingendo in uguale misura dalle liste di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b).
Art. 7
- Parere della Commissione tecnica
1. La Commissione, al termine dei lavori, redige apposito verbale contenente il proprio parere vincolante ai fini dell’inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui all’ articolo 8 comma 1 o nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis. (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

2. Del parere espresso dalla Commissione è data comunicazione scritta all’interessato e al comune di residenza.
3. La Commissione, sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 5, può esprimere:
a) parere favorevole, a seguito del quale si procede all’inserimento del richiedente in una delle graduatorie di assegnazione di cui all’articolo 8, comma 1; (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

b) parere favorevole con riserva, a seguito del quale si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

e si attivano le procedure di cui al comma 4;
c) parere negativo, a seguito del quale non si procede all’inserimento del richiedente in nessuna delle graduatorie (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

di cui all’articolo 8.
4. In caso di parere favorevole con riserva ai sensi del comma 3, lettera b):
a) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), l’interessato è tenuto a produrre le certificazioni relative agli esiti degli ulteriori accertamenti delle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali richiesti dalla Commissione;
b) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), l'interessato, al fine di di acquisire i necessari requisiti di orientamento e mobilità, può partecipare (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

o al corso di orientamento e mobilità di cui all’articolo 18, ovvero ad altro corso analogo, debitamente certificato non tenuto dalla Scuola;
c) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c), d) ed e), sono effettuati ulteriori accertamenti da parte della Commissione.
5. La Commissione può sciogliere la riserva in sede di ulteriore verifica su richiesta dell’interessato e, in caso di esito positivo, si procede all’inserimento in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all’articolo 8, comma 1. (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

6. In caso di parere negativo, ai sensi del comma 3, lettera c), il richiedente può presentare alla Commissione richiesta di riesame entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. Il parere espresso dalla Commissione a seguito del riesame è definitivo e non dà luogo a procedure di revisione.
7. Nel caso il richiedente riceva parere negativo, anche a seguito di riesame ai sensi del comma 6, può presentare nuova istanza decorso almeno un anno dalla comunicazione del medesimo parere. Nel caso il parere negativo sia dovuto alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 5, lettera e), il richiedente non può più presentare ulteriori istanze.
Art. 8
- Graduatorie di assegnazione ed elenco di riserva (15)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

1. Le graduatorie di assegnazione sono due e riguardano:
a) richiedenti per la prima volta un cane guida;
b) richiedenti già assegnatari di un cane guida.
1 bis. I richiedenti per i quali la commissione ha espresso parere favorevole con riserva sono inseriti in un elenco di riserva. (16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

2. Le graduatorie sono suddivise per data di seduta della Commissione e ordinate secondo la data di arrivo delle domande.
3. La convocazione dei richiedenti ai corsi di istruzione all’uso del cane guida di cui all’articolo 10 è effettuata tenendo conto della riserva di cui al comma 4 e attingendo dalle due graduatorie di cui al comma 1, così da assicurare un equilibrio tra le due graduatorie, secondo quanto stabilito con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

4. È istituita una riserva del 50 per cento a favore dei richiedenti residenti in Toscana, inseriti in una delle graduatorie di cui al comma 1. (18)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

5. L’aggiornamento e l’approvazione delle graduatorie nonché dell'elenco di cui al comma 1 bis, (15)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.
Art. 9
- Motivi di esclusione
1. Il richiedente è escluso d’ufficio dalle liste di attesa o dalle graduatorie di assegnazione qualora:
a) sia stato invitato per due volte a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10 e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione.(19)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 8.

b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.(19)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 8.

c) dopo un anno dalla comunicazione del parere favorevole con riserva, non abbia richiesto di effettuare l’ulteriore valutazione da parte della Commissione tecnica per lo scioglimento della riserva.
2. Dell’esclusione viene data comunicazione scritta al comune di residenza ed all’interessato che, fatti salvi tutti i requisiti generali per l’assegnazione del cane guida, ha facoltà di presentare una nuova domanda.
Art. 10
- Corsi di istruzione all’uso del cane guida
1. I corsi di istruzione sono finalizzati all’apprendimento del corretto uso del cane, della sua corretta tenuta ed al conseguimento di un soddisfacente grado di mobilità ed autonomia personale, anche attraverso l’instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza ed armonia tra il non vedente e il cane.
2. Il corso di istruzione è gratuito ed è svolto di norma presso la sede della Scuola.
3. Il numero e la data dei corsi di istruzione sono di norma programmati annualmente con decreto (20)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

del dirigente responsabile della Scuola sulla base delle previste disponibilità di cani addestrati alla guida.
4. La data del corso di istruzione viene comunicata ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 1 (21)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

aventi titolo a frequentare il corso di istruzione, di norma con un anticipo di quindici giorni.(22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

5. La durata del corso di istruzione, di norma, è di dodici giorni consecutivi e la sua frequenza è obbligatoria.
6. La durata del corso di istruzione per l’allievo già assegnatario di un cane guida può essere ridotta del 25 per cento su richiesta dello stesso allievo e a seguito di specifica indicazione da parte dell’istruttore competente.(23)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

Art. 11
- Ospitalità della Scuola
1. La Scuola può ospitare presso il proprio convitto gli allievi durante lo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 10, 18 e 19 assicurando vitto, alloggio e servizio di vigilanza.
2. La Scuola può altresì ospitare presso il proprio convitto allievi e persone coinvolte nelle attività che la Scuola svolge ai sensi del presente regolamento.
3. Le tariffe a carico degli ospiti della Scuola sono definite con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (24)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 10.

Art. 12
- Modalità di assegnazione del cane guida
1. Al termine del corso di istruzione di cui all’articolo 10, il funzionario con qualifica di istruttore di cani guida, sentito l’istruttore di competenza, formula un giudizio complessivo sul rendimento dell’allievo con il cane.
2. In caso di giudizio favorevole, è disposta l’assegnazione in uso del cane guida da parte del dirigente responsabile della Scuola.
2 bis. In caso di giudizio sfavorevole, formulato anche durante lo svolgimento del corso, il dirigente responsabile della Scuola dispone la non assegnazione del cane guida. (25)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 11.

Art. 13
- Contratto di assegnazione e affidamento del cane guida
1. Il non vedente nei confronti del quale è stata disposta l’assegnazione del cane guida sottoscrive un contratto di assegnazione e affidamento con il quale prende in consegna il cane guida ed assume tutti gli obblighi indicati nel contratto stesso.
2. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema tipo di contratto di assegnazione e affidamento del cane guida e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 14
- Documentazione e materiale relativo al cane
1. All’atto della sottoscrizione del contratto di cui all’articolo 13 al non vedente vengono consegnati:
a) una tessera di identificazione quale assegnatario di cane regolarmente addestrato presso la Scuola;
b) il libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazioni;
c) un certificato medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione dell’animale;
d) un elaborato con le norme sulla corretta tenuta del cane;
e) il materiale di corredo del cane, ossia un finimento guida, un guinzaglio, una museruola ed un collare adeguato alle specifiche necessità.
2. All’atto della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 viene inoltre consegnato al non vedente il passaporto del cane il cui costo è a carico del non vedente assegnatario.
3. Il finimento guida usurato può essere sostituito su richiesta scritta alla Scuola. In tal caso il richiedente è tenuto:
a) alla restituzione del finimento guida usurato ovvero, in caso di impossibilità alla restituzione, ad inviare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, che ne attesti l’avvenuto smarrimento o distruzione;
b) al pagamento del costo del finimento guida, comprensivo delle spese di spedizione.
Art. 15
- Controlli
1. Al fine di monitorare i requisiti di affidabilità operativa del cane guida, gli assegnatari sono richiamati presso la Scuola entro quindici mesi dalla consegna del cane per gli opportuni controlli previa comunicazione scritta della Scuola con preavviso di almeno quindici giorni.
2. La Scuola si riserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sui cani assegnati, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 16
- Recesso e risoluzione del contratto di assegnazione del cane guida
1. La Scuola si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di assegnazione del cane guida, disponendone il ritiro del cane, con conseguente interruzione del rapporto, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) l’assegnatario non utilizzi il cane per la propria guida personale o lo utilizzi in modo non conforme alle finalità dell’assegnazione;
b) l’assegnatario sottoponga il cane a maltrattamenti, non provveda correttamente al suo mantenimento, alle cure e a quant’altro necessario per garantire il benessere del cane;
c) l’assegnatario non si presenti presso la Scuola per gli opportuni controlli di cui all’articolo 15, dopo tre inviti scritti della Scuola anche se in presenza di giustificata motivazione;
d) i controlli di cui all’articolo 15 non abbiano evidenziato il livello minimo di affidabilità operativa per un utilizzo in sicurezza del cane guida assegnato.
1 bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e di tutelare lo stato di benessere psico-fisico del cane guida, l’assegnatario è tenuto a produrre periodicamente le necessarie certificazioni medico-veterinarie, secondo modalità indicate nel contratto di cui all’articolo 13. (26)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 12.

2. In caso di segnalazione di maltrattamenti o di non corretta tenuta del cane guida, nonché di utilizzo non conforme alle finalità dell’assegnazione dello stesso, la Scuola provvede ad attivare una procedura di verifica anche tramite i competenti servizi del comune di residenza del non vedente.
3. Il contratto di assegnazione del cane guida si risolve altresì, di diritto, al verificarsi delle sotto indicate ipotesi:
a) decesso del cane;
b) inabilità permanente e totale del cane guida per motivi di salute o di età;
c) decesso dell’assegnatario.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Scuola dispone il ritiro del cane, senza che ciò determini un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte dell’assegnatario. L’assegnatario è tenuto alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane ed al finimento guida con le modalità di cui all’articolo 14 comma 3 lettera a).
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), l’assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, allegando la relativa certificazione medica e la tessera di identificazione di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a), nonché a restituire il passaporto del cane ed il finimento guida, qualunque ne sia lo stato di conservazione, nei modi di cui all’articolo 14 comma 3, lettera a).
6. In caso di decesso dell’assegnatario, gli eredi o aventi causa sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, nonché a provvedere entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane, al finimento guida nei modi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a), salva diversa comunicazione scritta da parte della Scuola.
Art. 17
- Cani guida rientrati alla Scuola
1. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sanitari e comportamentali per l’idoneità alla guida sono nuovamente assegnati sulla base delle graduatorie di assegnazione al momento vigenti, in aggiunta al numero dei cani disponibili.
2. La nuova assegnazione di cani guida avviene, di norma, durante i corsi di istruzione programmati all’inizio dell’anno. In via del tutto eccezionale e su richiesta motivata del funzionario con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi della Scuola, la nuova assegnazione ad un allievo già assegnatario di cane guida potrà avvenire al di fuori dei corsi di istruzione programmati.
3. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti permanentemente inabili alla guida dei non vedenti per i motivi di cui all’allegato A al presente regolamento, su proposta dell’istruttore competente, sono ceduti o assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 37.
CAPO III
- Orientamento, mobilità ed autonomia personale
SEZIONE I
Art. 18
- Corsi propedeutici di orientamento e mobilità
1. I corsi propedeutici di orientamento e mobilità per l’assegnazione del cane guida sono interventi individuali di riabilitazione che si propongono di ampliare le competenze in materia di orientamento e mobilità (27)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 13.

già esistenti nella persona non vedente con l’utilizzo di tecniche specifiche.
2. I corsi sono gratuiti e rivolti in via prioritaria (27)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 13.

ai richiedenti un cane guida già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis.(28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 13.

3. I corsi sono di norma programmati annualmente sulla base del numero dei pareri di riserva espressi dalla Commissione tecnica relativamente ai requisiti di orientamento e mobilità.
4. La durata del corso previa domanda (27)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 13.

va da un minimo di trenta ad un massimo di trentacinque ore e la sua frequenza è obbligatoria. Al termine del corso la Commissione tecnica valuta il richiedente ai fini dello scioglimento della riserva precedentemente espressa.
5. Il programma didattico del corso si articola in lezioni teoriche e pratiche individuali, a cura degli istruttori di orientamento e mobilità con il cane guida, da tenersi in ambienti interni ed esterni alla Scuola.
6. Il corso si svolge di norma presso la sede della Scuola che provvede ad assicurare agli allievi vitto, alloggio e servizio di vigilanza. Tutte le attività connesse allo svolgimento del corso sono riservate esclusivamente agli allievi partecipanti.
SEZIONE II
- Corsi per l’autonomia personale
Art. 19
- Corsi per l’autonomia personale
1. La Scuola organizza periodicamente corsi finalizzati a sviluppare l’autonomia personale delle persone non vedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio della Regione Toscana;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero possesso dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d. lgs. 286/1998 ;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 Sito esternodella legge n. 138/2001 ;
e) condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali che non impediscano la fruibilità degli interventi.
2. I corsi sono articolati in:
a) interventi educativi individuali nel campo dell’autonomia personale;
b) interventi per l’utilizzo di nuovi ausili secondari di orientamento, mobilità ed autonomia personale.
3. Gli interventi per l’autonomia personale di cui al comma 2, lettera a), si propongono di offrire tecniche, suggerimenti e strategie per:
a) autogestire nella vita quotidiana l’attività domestica, l’igiene e la cura del corpo e la comunicazione interpersonale;
b) migliorare l’autostima per superare la dipendenza passiva dagli altri;
c) sviluppare una maggiore sicurezza nelle proprie capacità.
4. I corsi dedicati agli ausili secondari di orientamento e mobilità e autonomia personale di cui al comma 2, lettera b), consentono alle persone con disabilità visiva (29)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 14.

di conoscere, provare e valutare la fruibilità dei vari strumenti presenti sul mercato, assistiti dagli operatori del laboratorio, permettendo un aggiornamento sulle maggiori innovazioni tecnologiche.
5. I corsi effettuati presso la Scuola potranno essere organizzati anche in collaborazione con le associazioni di tutela delle persone con disabilità visiva (29)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 14.

presenti sul territorio regionale.
Art. 20
- Domanda per la partecipazione ai corsi
1. La partecipazione ai corsi per l’autonomia personale è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19 che abbiamo fatto domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Scuola.
2. Alla domanda è allegata in particolare la seguente documentazione:
a) certificazione di invalidità;
b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.
3. Il richiedente è esonerato dalla produzione delle documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.
4. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.
6. Non è possibile partecipare ad un corso o ad un singolo modulo di un corso per coloro che ne abbiano già frequentato uno analogo per almeno il 70 per cento delle ore previste.
Art. 21
- Accertamento idoneità per la partecipazione ai corsi
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale per la partecipazione ai corsi, la Regione si avvale della Commissione di cui all’articolo 6.
2. La convocazione dei richiedenti per l’accertamento da parte della Commissione è effettuata nel rispetto del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
3. La Commissione, sulla base della documentazione di cui all’articolo 20 comma 2 e di proprie valutazioni esprime parere vincolante in merito all’idoneità dei richiedenti alla partecipazione ai corsi.
4. In caso di parere favorevole della Commissione i richiedenti sono inseriti nella graduatoria ordinata per data di seduta della Commissione e data di arrivo delle domande.
5. In caso di parere negativo è possibile ripresentare domanda decorso almeno un anno dalla comunicazione dell’esito negativo della domanda.
6. L’approvazione e l’aggiornamento della graduatoria di cui al comma 4 è effettuata con decreto (30)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 15.

del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.
7. Il richiedente è escluso dalla lista di attesa e dalla graduatoria qualora:
a) sia stato invitato per due volte e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione;
b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione. (31)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 15.

CAPO IV
- Cani di ausilio per persone con disabilità e persone fragili
SEZIONE I
Art. 22
1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:
a) Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;
c) Attività Assistite con gli Animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
Art. 23
- Interventi della Scuola
1. Gli interventi della Scuola, (34)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

di cui all’articolo 22, si svolgono secondo le disposizioni vigenti in materia e si rivolgono a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e scolastiche, pubbliche o private convenzionate, con sede operativa nel territorio regionale.
2. Gli interventi della Scuola di cui all’articolo 22 possono essere svolti in vari ambienti da coadiutori con cani di proprietà della Scuola in possesso dei requisiti sanitari e comportamentali prescritti dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

2 bis. I coadiutori di cui cui al comma 2 devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali. (36)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 22 la Scuola seleziona, socializza ed educa cani idonei a svolgere i relativi interventi secondo le specifiche tecniche stabilite dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

Art. 24
- Selezione delle strutture destinatarie degli interventi(37)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 19.

1. Le strutture interessate agli interventi di cui all'articolo 22 presentano, in ogni momento dell'anno, la propria candidatura, secondo le modalità definite in un decreto del dirigente responsabile della Scuola.
2. La Scuola individua le strutture destinatarie degli interventi di cui all'articolo 22 a seguito di valutazione positiva delle candidature, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui al comma 1 e in coerenza con le linee guida nazionali.
3. Con le strutture individuate ai sensi del comma 2, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:
a) la tipologia specifica dell'intervento;
b) il numero dei destinatari;
c) gli obiettivi;
d) il referente del progetto;
e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
f) il calendario degli interventi;
g) la durata;
h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.
SEZIONE II
- Educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio
Art. 25
- Educazione e addestramento di cani per persone con deficit motorio
1. Il servizio di educazione e addestramento dei cani di ausilio, di seguito denominato servizio, è finalizzato a creare competenze e abilità per accrescere l’indipendenza e la mobilità delle persone con deficit motorio. Il cane di ausilio collabora all’indipendenza motoria della persona svolgendo compiti di utilità quotidiana.
2. Gli obiettivi del percorso sono di fornire all’allievo gli strumenti necessari per gestire la relazione con il cane, svilupparne le capacità e mettere a punto le attività che risulteranno utili per aumentare la propria autonomia. Gli obiettivi tecnici che ogni team uomo/cane può raggiungere sono specificati nel programma disciplinare approvato con decreto (38)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 20.

del dirigente responsabile della Scuola.
3. Il servizio è rivolto a coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio della Regione Toscana;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998 ;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) disabilità motoria.
Art. 26
- Istanza per accedere al servizio
1. La domanda per accedere al servizio, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzo di un modulo predisposto dalla Scuola, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni necessarie per programmare un progetto mirato alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) la certificazione attestante la disabilità;
b) un certificato del medico curante o del fisiatra che attesti l’idoneità psico-fisica della persona con disabilità (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 21.

a seguire un percorso educativo e addestrativo del cane.
3. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.
4. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.
Art. 27
- Commissione tecnica
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale al servizio, la Regione si avvale di una commissione tecnica composta da:
a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
b) un fisiatra con specifiche competenze di riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

c) un medico veterinario con specifica professionalità nel settore del comportamento designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

d) un istruttore con specifica formazione nell’addestramento di cani d’ausilio per persone con deficit motorio (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

designato dalla Regione;
e) un fisioterapista della riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

f) il funzionario della Scuola responsabile del servizio.
2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario amministrativo o da un assistente (41)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

della Scuola.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tre anni.
5. La commissione convoca i richiedenti nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, e, anche sulla base delle valutazioni delle certificazioni allegate alla domanda, valuta:
a) le condizioni fisiche, psichiche, sanitarie e sensoriali del richiedente;
b) il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al percorso educativo ed addestrativo del cane nel caso sia di proprietà del richiedente.
6. La Commissione esprime il proprio parere vincolante ai fini dell’inserimento in graduatoria dei richiedenti .(42)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

6 bis. La graduatoria è suddivisa per data di seduta della commissione ed ordinata secondo la data di arrivo delle domande. L'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della commissione. (43)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

7. Il richiedente è escluso dalla lista d’attesa o dalla graduatoria nei casi di cui all’articolo 21 comma 7.
Art. 28
- Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio può avvenire attraverso una delle seguenti modalità e secondo le specifiche tecniche contenute in apposito disciplinare approvato con decreto (44)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 23.

del dirigente responsabile della Scuola:
a) affidamento di un cucciolo di proprietà della Scuola che, al termine del percorso educativo ed addestrativo e in caso di esito positivo, sarà assegnato alla persona con disabilità;(44)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 23.

b) valutazione ed eventuale ammissione al percorso educativo e addestrativo di un cane già in possesso dell’allievo.
2. Il percorso è suddiviso in una fase educativa ed una fase addestrativa e al termine delle due fasi è prevista una valutazione finale da parte dell’istruttore competente di idoneità del team uomo-cane.
3. Il programma didattico si articola in lezioni teoriche e pratiche individuali, a cura dell’istruttore competente, da tenersi in ambienti interni ed esterni alla Scuola o presso il domicilio dell’allievo con cadenza, di norma, settimanale.
4. Nei casi di affidamento di un cucciolo di proprietà della Scuola e successiva assegnazione del cane di ausilio, vengono sottoscritti appositi contratti i cui schemi sono approvati con decreto del dirigente responsabile della Scuola e con i quali la persona con disabilità (45)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 23.

si assume tutti gli obblighi indicati nei contratti stessi.
CAPO V
- Attività di approvvigionamento, selezione, riproduzione, socializzazione ed educazione dei cuccioli ed addestramento
SEZIONE I
- Selezione e riproduzione dei cani
Art. 29
1. La gestione dei canili della Scuola è effettuata secondo le specifiche tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola.
Art. 30
- Approvvigionamento dei cani
1. L’approvvigionamento dei cani occorrenti per le attività della Scuola avviene secondo le modalità e nell’ordine di priorità di seguito indicati:
a) allevamento interno;
b) donazioni di privati;
c) acquisto da produttori privati, italiani ed esteri.
2. L’inserimento nei programmi di addestramento è riservato, di norma, ai cani di razza Labrador e Golden Retriever.
3. Nell’ambito di specifici progetti, l’addestramento può riguardare anche razze diverse da quelle indicate al comma 2.
Art. 31
- Selezione e riproduzione
1. La Scuola, al fine di rendersi progressivamente autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento e dotarsi nel contempo di linee di sangue portatrici dei requisiti fisici e caratteriali ottimali, cura la riproduzione attraverso l’utilizzo di proprie fattrici e di stalloni propri o di terzi.
2. Per tutte le attività scientifiche e di ricerca e sperimentazione relative alla selezione dei cani da destinare alla riproduzione, nonché alla identificazione di linee di sangue compatibili con le proprie attività, la Scuola può avvalersi di strutture specializzate pubbliche o private, nazionali o estere individuate nel rispetto della normativa vigente.
Art. 32
- Affidamento cani destinati alla riproduzione
1. I cani destinati alla riproduzione vengono di norma affidati a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le cui condizioni fisiche, lavorative o familiari siano compatibili con il corretto svolgimento dei compiti previsti dalle specifiche tecniche contenute nel disciplinare approvato con decreto (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

del dirigente responsabile della Scuola.
2. Gli istruttori (48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell’affidamento e verificano, ai fini dell’accoglimento della richiesta, il possesso dei requisiti richiesti all’affidatario in base ai criteri di cui al comma 1.
3. Per l’affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane, della sua tenuta e della corretta esecuzione di quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 1, (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

impegnandosi a seguire, di norma, la gravidanza e lo svezzamento dei cuccioli presso il proprio domicilio.
4. L’affidamento, che viene disposto per l’intera fase riproduttiva del cane, è attività volontaria e non dà diritto a compensi o a pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Agli affidatari di fattrice è riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato per ogni parto dopo l’ingresso dei cuccioli alla Scuola.(48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 25.

5. Per tutta la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza sanitaria;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento dei riproduttori e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
SEZIONE II
- Affidamento socializzazione ed educazione dei cuccioli
Art. 33
- Affidamento dei cuccioli
1. La Scuola affida i propri cuccioli di norma dal sessantesimo giorno di età fino all’inizio del periodo di addestramento a soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
2. Possono fare domanda alla Scuola per l’affidamento dei cuccioli i seguenti soggetti:
a) cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di norma facenti parte di un nucleo familiare e residenti nella provincia di Firenze;
b) enti pubblici o privati convenzionati, abilitati allo svolgimento di percorsi riabilitativi o di reinserimento sociale, per il tramite dei responsabili dei programmi stessi;
3. La scelta dei soggetti a cui affidare i cuccioli avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) minore distanza tra la sede della Scuola e il luogo ove il volontario o la struttura hanno disponibilità ad ospitare il cane;
b) compatibilità delle condizioni logistiche, fisiche, lavorative e familiari del volontario o del personale della struttura richiedente con le finalità e le specifiche tecniche del programma.
4. I soggetti che abbiano svolto con esito positivo una precedente esperienza di affidamento hanno precedenza sulle richieste di altri soggetti.
5. Gli istruttori incaricati dello svolgimento del programma, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell’affidamento.
6. Per l’affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cucciolo e della sua tenuta nel pieno rispetto delle finalità, delle condizioni e delle modalità di esecuzione dei programmi.
7. Il cucciolo rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana e l’affidatario non potrà vantare su di esso alcun diritto di ritenzione oltre i termini stabiliti dalla Scuola.
8. L’affidamento del cucciolo è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Per la durata dell’affidamento è tuttavia riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato a seguito del rientro del cucciolo alla Scuola, mentre restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza sanitaria;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il tracciato tecnico e il materiale didattico;
f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
9. Il Dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di affidamento del cucciolo e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 34
- Socializzazione ed educazione dei cuccioli
1. Al fine di assicurare una adeguata selezione e preparazione dei cani, i cuccioli, ivi compresi quelli di cui all’articolo 28 comma 1 lettera a), a decorrere dal sessantesimo giorno di vita fino all’inizio del periodo di addestramento vengono inseriti nei percorsi di socializzazione ed educazione per il servizio guida non vedenti o nei percorsi di socializzazione ed educazione per gli interventi di cui all’articolo 22, le cui specifiche tecniche sono contenute in un disciplinare approvato con decreto (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 27.

del dirigente responsabile della Scuola.
2. Nel caso in cui i cuccioli vengano affidati alle strutture di cui all’articolo 33 comma 2, lettera b), le fasi e le modalità di svolgimento dell’affidamento possono essere adattate alle esigenze del percorso riabilitativo, fatte salve le finalità e le specifiche tecniche contenute nel disciplinare di cui al comma 1.(50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 27.

SEZIONE III
- Cani idonei per le attività della scuola
Art. 35
- Addestramento ed abbinamento cani per non vedenti
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei rientrano alla Scuola e sono inseriti nella fase di addestramento.
2. L’addestramento del cane alla guida del non vedente ha, di norma, durata di sei mesi e si articola secondo le modalità e le disposizioni tecniche contenute in un disciplinare approvato con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

4. Gli abbinamenti non vedente-cane vengono effettuati con riferimento a:
a) le graduatorie di cui all’articolo 8 comma 1 (53)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 28.

;
b) il parere dell’istruttore competente sulle caratteristiche fisico/attitudinali del cane nonché sul corrispondente tracciato tecnico;
c) eventuali ulteriori elementi forniti dal non vedente destinatario.
Art. 36
- Affidamento dei cani per l’ attività assistita con gli animali
1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all’articolo 34 sono ritenuti idonei per le attività di cui all’articolo 22, (54)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 29.

vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33 o ai coadiutori (55)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 29.

, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane, si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 22, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività può essere disposta la cessione gratuita del cane all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
Art. 36 bis
Affidamento dei cani per attività dimostrative (56)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 30.

1. I cani che, in seguito alle necessarie verifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attività dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attività, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività dimostrative, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività, può esserne disposta la cessione gratuita all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
SEZIONE IV
- Cani non idonei per l’attività della Scuola
Art. 37
- Cani non idonei
1. I cani che, a qualsiasi età e fase del ciclo di vita, sono ritenuti non idonei alla guida e per le attività della Scuola, su proposta dell’istruttore competente, sono esclusi dai programmi di attività della Scuola.(57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

2. La non idoneità dei cani viene stabilita secondo i criteri di cui all’allegato A al presente regolamento.
3. I cani esclusi dai programmi di attività della Scuola, (57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

salvo quelli di cui al comma 4, sono ceduti con le modalità previste dall’allegato A, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con il quale il nuovo proprietario si assume tutti gli obblighi relativi al possesso di animali domestici e si impegna a non cederlo e a non usarlo per scopi di lucro. Al soggetto a cui è ceduto il cane può essere richiesto un rimborso spese forfettario determinato dal dirigente responsabile della Scuola.
4. I cani esclusi dai programmi di attività della Scuola (57)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

che per motivi di salute o per il loro benessere fisico richiedono cure o terapie riabilitative particolari, sono affidati a volontari che si impegnano ad assisterli e restano di proprietà della Scuola. Rimangono a carico della Scuola tutte le spese di mantenimento e assistenza del cane indicate nel contratto di cui al comma 3.(58)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 31.

5. L’affidamento del cane di cui al comma 4 è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di cessione e di affidamento del cane non idoneo alla guida di cui ai commi 3 e 4 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 38
- Affidamento di un cane per particolari necessità della struttura
1. In attesa di eventuale cessione, al verificarsi di particolari necessità della struttura e per limitati periodi di tempo, possono essere affidati a volontari i cani che:
a) necessitano di un’assistenza continuativa per la somministrazione di particolari cure sanitarie o diete alimentari;
b) necessitano di un periodo di osservazione e addestramento per verificare il possesso dei requisiti sanitari e caratteriali per essere efficacemente destinati in programmi e terapie assistite;
c) per ogni altra esigenza operativa della struttura, anche per mera custodia per carenza di spazio nel canile.
2. Per l’affidamento di un esemplare viene sottoscritto un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e della sua tenuta nel pieno rispetto del benessere dell’animale.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) le spese per eventuali terapie riabilitative;
f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
5. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento di cui al comma 2 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Allegati:


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.