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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

CAPO IV
- Cani di ausilio per persone con disabilità e persone fragili
SEZIONE I
Art. 22
1. Ai fini del presente regolamento ed in conformità con le linee guida nazionali, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in:
a) Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;
c) Attività Assistite con gli Animali (AAA), interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
Art. 23
- Interventi della Scuola
1. Gli interventi della Scuola, (34)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

di cui all’articolo 22, si svolgono secondo le disposizioni vigenti in materia e si rivolgono a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e scolastiche, pubbliche o private convenzionate, con sede operativa nel territorio regionale.
2. Gli interventi della Scuola di cui all’articolo 22 possono essere svolti in vari ambienti da coadiutori con cani di proprietà della Scuola in possesso dei requisiti sanitari e comportamentali prescritti dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

2 bis. I coadiutori di cui cui al comma 2 devono essere in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali. (36)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 22 la Scuola seleziona, socializza ed educa cani idonei a svolgere i relativi interventi secondo le specifiche tecniche stabilite dalle linee guida nazionali.(35)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 18.

Art. 24
- Selezione delle strutture destinatarie degli interventi(37)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 19.

1. Le strutture interessate agli interventi di cui all'articolo 22 presentano, in ogni momento dell'anno, la propria candidatura, secondo le modalità definite in un decreto del dirigente responsabile della Scuola.
2. La Scuola individua le strutture destinatarie degli interventi di cui all'articolo 22 a seguito di valutazione positiva delle candidature, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui al comma 1 e in coerenza con le linee guida nazionali.
3. Con le strutture individuate ai sensi del comma 2, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:
a) la tipologia specifica dell'intervento;
b) il numero dei destinatari;
c) gli obiettivi;
d) il referente del progetto;
e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
f) il calendario degli interventi;
g) la durata;
h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.
SEZIONE II
- Educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio
Art. 25
- Educazione e addestramento di cani per persone con deficit motorio
1. Il servizio di educazione e addestramento dei cani di ausilio, di seguito denominato servizio, è finalizzato a creare competenze e abilità per accrescere l’indipendenza e la mobilità delle persone con deficit motorio. Il cane di ausilio collabora all’indipendenza motoria della persona svolgendo compiti di utilità quotidiana.
2. Gli obiettivi del percorso sono di fornire all’allievo gli strumenti necessari per gestire la relazione con il cane, svilupparne le capacità e mettere a punto le attività che risulteranno utili per aumentare la propria autonomia. Gli obiettivi tecnici che ogni team uomo/cane può raggiungere sono specificati nel programma disciplinare approvato con decreto (38)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 20.

del dirigente responsabile della Scuola.
3. Il servizio è rivolto a coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio della Regione Toscana;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998 ;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) disabilità motoria.
Art. 26
- Istanza per accedere al servizio
1. La domanda per accedere al servizio, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzo di un modulo predisposto dalla Scuola, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni necessarie per programmare un progetto mirato alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) la certificazione attestante la disabilità;
b) un certificato del medico curante o del fisiatra che attesti l’idoneità psico-fisica della persona con disabilità (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 21.

a seguire un percorso educativo e addestrativo del cane.
3. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.
4. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.
5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.
Art. 27
- Commissione tecnica
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale al servizio, la Regione si avvale di una commissione tecnica composta da:
a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
b) un fisiatra con specifiche competenze di riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

c) un medico veterinario con specifica professionalità nel settore del comportamento designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

d) un istruttore con specifica formazione nell’addestramento di cani d’ausilio per persone con deficit motorio (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

designato dalla Regione;
e) un fisioterapista della riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda USL Toscana centro;(40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

f) il funzionario della Scuola responsabile del servizio.
2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario amministrativo o da un assistente (41)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

della Scuola.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tre anni.
5. La commissione convoca i richiedenti nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, e, anche sulla base delle valutazioni delle certificazioni allegate alla domanda, valuta:
a) le condizioni fisiche, psichiche, sanitarie e sensoriali del richiedente;
b) il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al percorso educativo ed addestrativo del cane nel caso sia di proprietà del richiedente.
6. La Commissione esprime il proprio parere vincolante ai fini dell’inserimento in graduatoria dei richiedenti .(42)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

6 bis. La graduatoria è suddivisa per data di seduta della commissione ed ordinata secondo la data di arrivo delle domande. L'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della commissione. (43)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 22.

7. Il richiedente è escluso dalla lista d’attesa o dalla graduatoria nei casi di cui all’articolo 21 comma 7.
Art. 28
- Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio può avvenire attraverso una delle seguenti modalità e secondo le specifiche tecniche contenute in apposito disciplinare approvato con decreto (44)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 23.

del dirigente responsabile della Scuola:
a) affidamento di un cucciolo di proprietà della Scuola che, al termine del percorso educativo ed addestrativo e in caso di esito positivo, sarà assegnato alla persona con disabilità;(44)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 23.

b) valutazione ed eventuale ammissione al percorso educativo e addestrativo di un cane già in possesso dell’allievo.
2. Il percorso è suddiviso in una fase educativa ed una fase addestrativa e al termine delle due fasi è prevista una valutazione finale da parte dell’istruttore competente di idoneità del team uomo-cane.
3. Il programma didattico si articola in lezioni teoriche e pratiche individuali, a cura dell’istruttore competente, da tenersi in ambienti interni ed esterni alla Scuola o presso il domicilio dell’allievo con cadenza, di norma, settimanale.
4. Nei casi di affidamento di un cucciolo di proprietà della Scuola e successiva assegnazione del cane di ausilio, vengono sottoscritti appositi contratti i cui schemi sono approvati con decreto del dirigente responsabile della Scuola e con i quali la persona con disabilità (45)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 23.

si assume tutti gli obblighi indicati nei contratti stessi.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.