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Regolamento 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

CAPO II
- Procedure e modalità di assegnazione dei cani guida
Art. 3
- Requisiti generali per l’assegnazione del cane guida
1. Per accedere all’assegnazione di un cane addestrato alla guida, è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio italiano;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero possesso dei requisiti previsti dall’Sito esternoarticolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 Sito esternodella legge n. 138 del 03/04/2001 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di età può essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all' articolo 6.;(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 3.

e) assenza di minorazioni psico-fisiche incompatibili con l’uso del cane guida;
f) capacità di orientamento e mobilità;
g) frequenza con esito favorevole del corso di istruzione di cui all’articolo 10.
1 bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'articolo 4. (8)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 3.

Art. 4
- Presentazione delle domande
1. La domanda di assegnazione del cane guida, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzazione di un modulo predisposto dalla Scuola, contiene, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni concernenti la persona e utili per orientare l’addestramento del cane guida alle esigenze specifiche del richiedente.
2. Possono presentare domanda anche i soggetti con età superiore a sedici anni sottoscritta dall’esercente la potestà e con età superiore a sessantasei anni, fermo restando i limiti per l’assegnazione del cane ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificazione di invalidità;
b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.
4. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 3 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:
a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera a) da meno di tre anni;
b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera b) da meno di sei mesi.
5. In caso di inabilità alla guida ovvero di decesso del cane già assegnato, il richiedente deve allegare alla nuova domanda di assegnazione la relativa certificazione redatta da un medico veterinario, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3.
6. La Scuola, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 23 dicembre 1978, segnala al comune di residenza del richiedente l’avvenuta presentazione della domanda ed invita lo stesso comune a comunicare alla Scuola, entro trenta giorni, eventuali cause ostative all’assegnazione del cane guida.(9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 4.

6 bis. In mancanza della comunicazione di cui al comma 6, la Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'articolo 5. (10)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 4.

Art. 5
- Istruttoria delle domande e liste di attesa
1. La Scuola provvede all’istruttoria formale delle domande di assegnazione al fine di verificare la completezza delle stesse.
2. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa così suddivisa:
a) richiedenti per la prima volta un cane guida;
b) richiedenti già assegnatari di cane guida.
Art. 6
- Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, sanitaria e sensoriale del richiedente all’uso del cane guida, che si svolge di norma almeno due volte l’anno, la Regione si avvale di un’apposita commissione tecnica composta da:
a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
c) un istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità o un istruttore abilitato all’insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità e delle tecniche di autonomia personale designato dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;
d) un funzionario od un assistente (12)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

della Scuola con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi.
2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo od un assistente (12)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

della Scuola.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. La Commissione, anche sulla base della certificazione allegata alla domanda di assegnazione del cane guida, valuta:
a) le condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali;
b) il possesso dei requisiti di orientamento e mobilità sulla base delle risultanze dei test attitudinali somministrati dagli istruttori (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 5.

di orientamento e mobilità con il cane guida;
c) il quadro psicologico attitudinale;
d) il contesto globale di operatività, in particolare le condizioni ambientali e la situazione familiare, cui il cane è destinato;
e) eventuali segnalazioni di presunti maltrattamenti o comportamenti lesivi della salute e del benessere del cane già posseduto.
6. In caso di particolari patologie, la Commissione si riserva la possibilità di acquisire ulteriori certificazioni.
7. La convocazione dei richiedenti per la valutazione di cui al comma 5 è effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, attingendo in uguale misura dalle liste di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b).
Art. 7
- Parere della Commissione tecnica
1. La Commissione, al termine dei lavori, redige apposito verbale contenente il proprio parere vincolante ai fini dell’inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui all’ articolo 8 comma 1 o nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis. (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

2. Del parere espresso dalla Commissione è data comunicazione scritta all’interessato e al comune di residenza.
3. La Commissione, sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 5, può esprimere:
a) parere favorevole, a seguito del quale si procede all’inserimento del richiedente in una delle graduatorie di assegnazione di cui all’articolo 8, comma 1; (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

b) parere favorevole con riserva, a seguito del quale si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 bis (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

e si attivano le procedure di cui al comma 4;
c) parere negativo, a seguito del quale non si procede all’inserimento del richiedente in nessuna delle graduatorie (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

di cui all’articolo 8.
4. In caso di parere favorevole con riserva ai sensi del comma 3, lettera b):
a) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), l’interessato è tenuto a produrre le certificazioni relative agli esiti degli ulteriori accertamenti delle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali richiesti dalla Commissione;
b) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), l'interessato, al fine di di acquisire i necessari requisiti di orientamento e mobilità, può partecipare (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

o al corso di orientamento e mobilità di cui all’articolo 18, ovvero ad altro corso analogo, debitamente certificato non tenuto dalla Scuola;
c) per i motivi di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c), d) ed e), sono effettuati ulteriori accertamenti da parte della Commissione.
5. La Commissione può sciogliere la riserva in sede di ulteriore verifica su richiesta dell’interessato e, in caso di esito positivo, si procede all’inserimento in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all’articolo 8, comma 1. (13)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 6.

6. In caso di parere negativo, ai sensi del comma 3, lettera c), il richiedente può presentare alla Commissione richiesta di riesame entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. Il parere espresso dalla Commissione a seguito del riesame è definitivo e non dà luogo a procedure di revisione.
7. Nel caso il richiedente riceva parere negativo, anche a seguito di riesame ai sensi del comma 6, può presentare nuova istanza decorso almeno un anno dalla comunicazione del medesimo parere. Nel caso il parere negativo sia dovuto alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 5, lettera e), il richiedente non può più presentare ulteriori istanze.
Art. 8
- Graduatorie di assegnazione ed elenco di riserva (15)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

1. Le graduatorie di assegnazione sono due e riguardano:
a) richiedenti per la prima volta un cane guida;
b) richiedenti già assegnatari di un cane guida.
1 bis. I richiedenti per i quali la commissione ha espresso parere favorevole con riserva sono inseriti in un elenco di riserva. (16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

2. Le graduatorie sono suddivise per data di seduta della Commissione e ordinate secondo la data di arrivo delle domande.
3. La convocazione dei richiedenti ai corsi di istruzione all’uso del cane guida di cui all’articolo 10 è effettuata tenendo conto della riserva di cui al comma 4 e attingendo dalle due graduatorie di cui al comma 1, così da assicurare un equilibrio tra le due graduatorie, secondo quanto stabilito con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

4. È istituita una riserva del 50 per cento a favore dei richiedenti residenti in Toscana, inseriti in una delle graduatorie di cui al comma 1. (18)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

5. L’aggiornamento e l’approvazione delle graduatorie nonché dell'elenco di cui al comma 1 bis, (15)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 7.

avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.
Art. 9
- Motivi di esclusione
1. Il richiedente è escluso d’ufficio dalle liste di attesa o dalle graduatorie di assegnazione qualora:
a) sia stato invitato per due volte a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10 e non si sia presentato né abbia fornito per iscritto alcuna giustificazione.(19)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 8.

b) abbia fornito la giustificazione di cui alla lettera a) ma, invitato una terza volta a presentarsi per la valutazione della commissione di cui all’articolo 6 o per la partecipazione al corso di cui all’articolo 10, non si sia presentato: in tale caso non sarà accettata alcuna giustificazione.(19)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 8.

c) dopo un anno dalla comunicazione del parere favorevole con riserva, non abbia richiesto di effettuare l’ulteriore valutazione da parte della Commissione tecnica per lo scioglimento della riserva.
2. Dell’esclusione viene data comunicazione scritta al comune di residenza ed all’interessato che, fatti salvi tutti i requisiti generali per l’assegnazione del cane guida, ha facoltà di presentare una nuova domanda.
Art. 10
- Corsi di istruzione all’uso del cane guida
1. I corsi di istruzione sono finalizzati all’apprendimento del corretto uso del cane, della sua corretta tenuta ed al conseguimento di un soddisfacente grado di mobilità ed autonomia personale, anche attraverso l’instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza ed armonia tra il non vedente e il cane.
2. Il corso di istruzione è gratuito ed è svolto di norma presso la sede della Scuola.
3. Il numero e la data dei corsi di istruzione sono di norma programmati annualmente con decreto (20)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

del dirigente responsabile della Scuola sulla base delle previste disponibilità di cani addestrati alla guida.
4. La data del corso di istruzione viene comunicata ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 1 (21)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

aventi titolo a frequentare il corso di istruzione, di norma con un anticipo di quindici giorni.(22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

5. La durata del corso di istruzione, di norma, è di dodici giorni consecutivi e la sua frequenza è obbligatoria.
6. La durata del corso di istruzione per l’allievo già assegnatario di un cane guida può essere ridotta del 25 per cento su richiesta dello stesso allievo e a seguito di specifica indicazione da parte dell’istruttore competente.(23)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 9.

Art. 11
- Ospitalità della Scuola
1. La Scuola può ospitare presso il proprio convitto gli allievi durante lo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 10, 18 e 19 assicurando vitto, alloggio e servizio di vigilanza.
2. La Scuola può altresì ospitare presso il proprio convitto allievi e persone coinvolte nelle attività che la Scuola svolge ai sensi del presente regolamento.
3. Le tariffe a carico degli ospiti della Scuola sono definite con decreto del dirigente responsabile della Scuola. (24)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 10.

Art. 12
- Modalità di assegnazione del cane guida
1. Al termine del corso di istruzione di cui all’articolo 10, il funzionario con qualifica di istruttore di cani guida, sentito l’istruttore di competenza, formula un giudizio complessivo sul rendimento dell’allievo con il cane.
2. In caso di giudizio favorevole, è disposta l’assegnazione in uso del cane guida da parte del dirigente responsabile della Scuola.
2 bis. In caso di giudizio sfavorevole, formulato anche durante lo svolgimento del corso, il dirigente responsabile della Scuola dispone la non assegnazione del cane guida. (25)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 11.

Art. 13
- Contratto di assegnazione e affidamento del cane guida
1. Il non vedente nei confronti del quale è stata disposta l’assegnazione del cane guida sottoscrive un contratto di assegnazione e affidamento con il quale prende in consegna il cane guida ed assume tutti gli obblighi indicati nel contratto stesso.
2. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema tipo di contratto di assegnazione e affidamento del cane guida e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.
Art. 14
- Documentazione e materiale relativo al cane
1. All’atto della sottoscrizione del contratto di cui all’articolo 13 al non vedente vengono consegnati:
a) una tessera di identificazione quale assegnatario di cane regolarmente addestrato presso la Scuola;
b) il libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazioni;
c) un certificato medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione dell’animale;
d) un elaborato con le norme sulla corretta tenuta del cane;
e) il materiale di corredo del cane, ossia un finimento guida, un guinzaglio, una museruola ed un collare adeguato alle specifiche necessità.
2. All’atto della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 viene inoltre consegnato al non vedente il passaporto del cane il cui costo è a carico del non vedente assegnatario.
3. Il finimento guida usurato può essere sostituito su richiesta scritta alla Scuola. In tal caso il richiedente è tenuto:
a) alla restituzione del finimento guida usurato ovvero, in caso di impossibilità alla restituzione, ad inviare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, che ne attesti l’avvenuto smarrimento o distruzione;
b) al pagamento del costo del finimento guida, comprensivo delle spese di spedizione.
Art. 15
- Controlli
1. Al fine di monitorare i requisiti di affidabilità operativa del cane guida, gli assegnatari sono richiamati presso la Scuola entro quindici mesi dalla consegna del cane per gli opportuni controlli previa comunicazione scritta della Scuola con preavviso di almeno quindici giorni.
2. La Scuola si riserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sui cani assegnati, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 16
- Recesso e risoluzione del contratto di assegnazione del cane guida
1. La Scuola si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di assegnazione del cane guida, disponendone il ritiro del cane, con conseguente interruzione del rapporto, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) l’assegnatario non utilizzi il cane per la propria guida personale o lo utilizzi in modo non conforme alle finalità dell’assegnazione;
b) l’assegnatario sottoponga il cane a maltrattamenti, non provveda correttamente al suo mantenimento, alle cure e a quant’altro necessario per garantire il benessere del cane;
c) l’assegnatario non si presenti presso la Scuola per gli opportuni controlli di cui all’articolo 15, dopo tre inviti scritti della Scuola anche se in presenza di giustificata motivazione;
d) i controlli di cui all’articolo 15 non abbiano evidenziato il livello minimo di affidabilità operativa per un utilizzo in sicurezza del cane guida assegnato.
1 bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e di tutelare lo stato di benessere psico-fisico del cane guida, l’assegnatario è tenuto a produrre periodicamente le necessarie certificazioni medico-veterinarie, secondo modalità indicate nel contratto di cui all’articolo 13. (26)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2019, n. 35/R, art. 12.

2. In caso di segnalazione di maltrattamenti o di non corretta tenuta del cane guida, nonché di utilizzo non conforme alle finalità dell’assegnazione dello stesso, la Scuola provvede ad attivare una procedura di verifica anche tramite i competenti servizi del comune di residenza del non vedente.
3. Il contratto di assegnazione del cane guida si risolve altresì, di diritto, al verificarsi delle sotto indicate ipotesi:
a) decesso del cane;
b) inabilità permanente e totale del cane guida per motivi di salute o di età;
c) decesso dell’assegnatario.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Scuola dispone il ritiro del cane, senza che ciò determini un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte dell’assegnatario. L’assegnatario è tenuto alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane ed al finimento guida con le modalità di cui all’articolo 14 comma 3 lettera a).
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), l’assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, allegando la relativa certificazione medica e la tessera di identificazione di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a), nonché a restituire il passaporto del cane ed il finimento guida, qualunque ne sia lo stato di conservazione, nei modi di cui all’articolo 14 comma 3, lettera a).
6. In caso di decesso dell’assegnatario, gli eredi o aventi causa sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, nonché a provvedere entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane, al finimento guida nei modi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a), salva diversa comunicazione scritta da parte della Scuola.
Art. 17
- Cani guida rientrati alla Scuola
1. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sanitari e comportamentali per l’idoneità alla guida sono nuovamente assegnati sulla base delle graduatorie di assegnazione al momento vigenti, in aggiunta al numero dei cani disponibili.
2. La nuova assegnazione di cani guida avviene, di norma, durante i corsi di istruzione programmati all’inizio dell’anno. In via del tutto eccezionale e su richiesta motivata del funzionario con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi della Scuola, la nuova assegnazione ad un allievo già assegnatario di cane guida potrà avvenire al di fuori dei corsi di istruzione programmati.
3. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti permanentemente inabili alla guida dei non vedenti per i motivi di cui all’allegato A al presente regolamento, su proposta dell’istruttore competente, sono ceduti o assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.